Cassazione Civile, Ordinanza n. 24233/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una titolare di aziende zootecniche avverso due ordinanze-ingiunzione con cui l'azienda sanitaria provinciale le aveva irrogato sanzioni amministrative per non avere ottemperato all'obbligo di sottoporre i bovini ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento per transumanza, con esito favorevole rispetto a tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il Tribunale di Patti aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e aveva indicato come competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo, il tribunale adito ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., osservando che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, l'opposizione va proposta davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Secondo il rimettente, trattandosi di illecito omissivo, il luogo rilevante non era quello dell'accertamento o del rinvenimento degli animali, ma quello in cui avrebbe dovuto essere tenuta la condotta omessa, cioè le sedi delle aziende zootecniche da cui provenivano gli animali, ricadenti nel circondario del Tribunale di Messina.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha dichiarato la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Messina e ha disposto la rimessione delle parti a tale ufficio. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice rimettente: nelle violazioni omissive, la competenza si radica nel luogo in cui la condotta dovuta avrebbe dovuto essere posta in essere; nel caso concreto, tale luogo coincideva con le sedi delle aziende zootecniche situate nei comuni appartenenti al circondario di Messina. Non sono state liquidate spese, perché il regolamento era stato proposto d'ufficio.
Norme richiamate
consente al giudice che rilevi un contrasto sulla competenza di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione.
l'opposizione a sanzioni amministrative deve proporsi davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione; per le omissioni rileva il luogo in cui la condotta dovuta avrebbe dovuto essere tenuta.
art. 1, comma 8, D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 6 novembre 2013
individua l'obbligo di sottoporre i bovini ad accertamento diagnostico prima dello spostamento per transumanza.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 196/1999
prevede la sanzione per la violazione dell'obbligo diagnostico contestato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni avverso sanzioni amministrative per illeciti omissivi, il "luogo di commissione della violazione" coincide con il luogo in cui la condotta doverosa avrebbe dovuto essere posta in essere e non necessariamente con quello dell'accertamento o del rinvenimento del fatto.
- Il criterio di competenza territoriale dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 si applica anche a violazioni diverse da quelle stradali, poiché la sua ratio è concentrare davanti a un unico giudice le opposizioni riferite al medesimo fatto sanzionato.
- Quando l'obbligo violato consiste nell'invio o nell'esecuzione di un adempimento presso una determinata sede, la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'organo o il soggetto presso il quale la condotta avrebbe dovuto essere eseguita.
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