Cassazione Penale, Sentenza n. 38794/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione proposta nell'ambito del procedimento per il riesame (in fase di rinvio dopo annullamento della Cassazione). Il ricorrente deduceva che il giudice del riesame era incompatibile per aver già partecipato a precedenti decisioni: la Corte d'appello dichiarò l'istanza inammissibile de plano come manifestamente infondata e reiterativa. In cassazione il ricorrente denunciava (1) violazione dell'art. 41 e 127 c.p.p. per mancata fissazione di udienza camerale e per valutazione senza contraddittorio ritenendo la nuova istanza reiterativa rispetto a una precedente ma fondata su presupposti diversi; (2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p.) perché la questione sollevata sarebbe di legittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.p. e non valutabile come manifestamente infondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio consolidato secondo cui i precedenti provvedimenti adottati nella fase cautelare non determinano, di per sé, incompatibilità del giudice che partecipa a decisioni nella medesima fase; l'art. 623 c.p.p. impone l'assegnazione a giudice diverso solo se il provvedimento cassato è una sentenza. La Corte ha ritenuto che la nuova istanza riproponeva profili già giudicati manifestamente infondati e che la questione di legittimità costituzionale è stata già considerata priva di fondamento dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 91/2023). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di inammissibilità 'de plano' quando l'istanza di ricusazione è manifestamente infondata o mancano i presupposti formali; la Corte l'ha applicato per respingere l'istanza come manifestamente infondata senza udienza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di valutazione dell'istanza; la Corte non ha ritenuto violata la procedura prevista per la valutazione della ricusazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio motivazionale e violazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati.
Stabilisce l'obbligo di assegnazione a giudice diverso in caso di annullamento quando il provvedimento cassato ha veste di sentenza. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'obbligo non si estende automaticamente ai provvedimenti cautelari/incidentali.
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla presunta incostituzionalità; la Corte ha ritenuto già valutata come manifestamente infondata la questione di contrasto con principi costituzionali.
Prevede la condanna alle spese e all'ammenda per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per fissare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Un'istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile 'de plano' se appare manifestamente infondata o reiterativa rispetto a precedenti istanze senza nuovi elementi rilevanti.
- La partecipazione di un giudice a provvedimenti della fase cautelare non determina automaticamente incompatibilità quando lo stesso giudice partecipa a decisioni nella medesima fase cautelare o in sede di rinvio: l'incompatibilità rileva principalmente quando il giudice deve decidere sul merito della responsabilità.
- L'obbligo di assegnazione a giudice diverso previsto dall'art. 623 c.p.p. trova applicazione principalmente quando il provvedimento cassato abbia natura di sentenza; le determinazioni cautelari sono trattate in modo diverso dalla giurisprudenza consolidata.
- Se una questione di legittimità costituzionale è già stata valutata dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale come manifestamente infondata, riproporla senza nuovi elementi difficilmente precluderà l'inammissibilità del rimedio.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e ammenda (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è manifestamente infondato; è prudente documentare elementi nuovi e sostanziali in caso di istanze reiterate.
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