Ordinanza n. 1072/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Napoli del 21/01/2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/101137 richiesto data 27/01/2022, comunicato in data 02/09/2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato alla luce della riapertura del procedimento da parte dell'amministrazione e della pendenza di un nuovo iter istruttorio. La decisione non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, oltre all'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non indica specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che l'amministrazione, in autotutela, ha riaperto il procedimento e ha avviato un nuovo iter istruttorio.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La riapertura in autotutela del procedimento e l'avvio di un nuovo iter istruttorio possono escludere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, senza che ciò comporti una decisione sul merito della domanda di annullamento.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando le peculiari connotazioni della controversia giustificano una deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
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