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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3677/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello di Perugia che aveva revocato il sequestro e la confisca di alcuni immobili riconducibili a Quarry s.r.l. in parte e rigettato il resto, deducendo: (i) erronea applicazione degli artt. 1 lett. b), 4 lett. c) e 16 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.159/2011 e dell'art. 125 c.p.p., per mancata autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali pendenti; secondo i ricorrenti la Corte si sarebbe limitata a enunciare imputazioni senza valutare criticamente l'attendibilità delle fonti, e non avrebbe dimostrato l'idoneità delle condotte contestate a produrre profitto, specialmente in relazione a reati di usura; (ii) violazione di legge o motivazione insufficiente rispetto a una perizia disposta dalla Corte d'Appello che, a loro dire, confermerebbe la mancanza di correlazione temporale tra acquisti immobiliari e presunte entrate illecite, con conseguente inesistenza della confisca di prevenzione sui beni acquistati in periodo estraneo alla pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha affermato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente, e non per semplice rivalutazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse svolto una valutazione autonoma e adeguata delle fonti penali, illustrando le condotte rilevanti e il modus operandi della proponente. Ha inoltre ritenuto motivata la conclusione della Corte d'Appello circa il profitto illecito e la correlazione temporale: la Corte territoriale aveva quantificato profitti indicativi dell'ordine di circa un milione di euro nel periodo 2009-2016/2017 e aveva rilevato una discordanza con i redditi dichiarati e la coincidenza temporale delle acquisizioni patrimoniali (valore complessivo circa 700.000 euro) con il periodo ritenuto sintomatico della pericolosità. Le censure relative alla perizia e alla correlazione temporale sono state ricondotte a vizi di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 16 comma 1 lett. a), art. 10 comma 3

    La Corte ha applicato i criteri del decreto per le misure di prevenzione, richiamando il limite di ammissibilita del ricorso per cassazione previsto dall'art. 10 comma 3 e ritenendo legittima la valutazione di pericolosita fondata su elementi tratti da procedimenti penali anche se non sfociati in condanna

  • Codice di procedura penale

    art. 125, art. 530 comma 2, art. 616

    Art. 125 richiamato in relazione alla disciplina sul procedimento penale; art. 530 comma 2 citato come principio che sentenze di assoluzione possono comunque contenere fatti valutabili in sede di prevenzione; art. 616 richiede condanna alle spese per rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità consolidata

    Sez. U, n. 33451/2014 e altre pronunce (Castelluccia, Parmigiano, Avorio, Staniscia, Amandonico, Ruffini citate)

    Principio che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi desunti da procedimenti penali autonomamente rivalutandoli; il sindacato in cassazione è limitato ai vizi di legge e motivazione assente o apparente, non alla rinnovata valutazione delle prove

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice può avvalersi di elementi probatori emersi nei procedimenti penali anche se questi non hanno portato a condanne, purché vi sia una motivazione minima che spieghi la rilevanza degli elementi ai fini della pericolosità
  • In Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione il controllo è ristretto a violazioni di legge e a motivazione mancante o del tutto apparente; pertanto le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • Per ottenere la confisca di prevenzione è necessario dimostrare il profitto illecito e una correlazione temporale credibile tra le condotte illecite e gli acquisti/accrescimento patrimoniale; discrepanze tra redditi dichiarati e patrimoniali possono essere utilizzate come indice di profitto illecito
  • Nel contestare misure di prevenzione basate su reati come l'usura, è importante provare sia la concreta produzione di profitto (es. restituzioni maggiori) sia la sequenza temporale delle operazioni patrimoniali rispetto alle condotte illecite
  • La proposizione di perizie non basta a ribaltare una decisione di merito se la Corte d'Appello ha motivato in modo completo la valutazione della correlazione temporale e del nesso di causalità tra reati e arricchimento; per impugnare con successo occorre dimostrare un vizio di legge o l'assenza totale di motivazione

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