Cassazione Penale, Sentenza n. 3677/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello di Perugia che aveva revocato il sequestro e la confisca di alcuni immobili riconducibili a Quarry s.r.l. in parte e rigettato il resto, deducendo: (i) erronea applicazione degli artt. 1 lett. b), 4 lett. c) e 16 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.159/2011 e dell'art. 125 c.p.p., per mancata autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali pendenti; secondo i ricorrenti la Corte si sarebbe limitata a enunciare imputazioni senza valutare criticamente l'attendibilità delle fonti, e non avrebbe dimostrato l'idoneità delle condotte contestate a produrre profitto, specialmente in relazione a reati di usura; (ii) violazione di legge o motivazione insufficiente rispetto a una perizia disposta dalla Corte d'Appello che, a loro dire, confermerebbe la mancanza di correlazione temporale tra acquisti immobiliari e presunte entrate illecite, con conseguente inesistenza della confisca di prevenzione sui beni acquistati in periodo estraneo alla pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha affermato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente, e non per semplice rivalutazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse svolto una valutazione autonoma e adeguata delle fonti penali, illustrando le condotte rilevanti e il modus operandi della proponente. Ha inoltre ritenuto motivata la conclusione della Corte d'Appello circa il profitto illecito e la correlazione temporale: la Corte territoriale aveva quantificato profitti indicativi dell'ordine di circa un milione di euro nel periodo 2009-2016/2017 e aveva rilevato una discordanza con i redditi dichiarati e la coincidenza temporale delle acquisizioni patrimoniali (valore complessivo circa 700.000 euro) con il periodo ritenuto sintomatico della pericolosità. Le censure relative alla perizia e alla correlazione temporale sono state ricondotte a vizi di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 16 comma 1 lett. a), art. 10 comma 3
La Corte ha applicato i criteri del decreto per le misure di prevenzione, richiamando il limite di ammissibilita del ricorso per cassazione previsto dall'art. 10 comma 3 e ritenendo legittima la valutazione di pericolosita fondata su elementi tratti da procedimenti penali anche se non sfociati in condanna
art. 125, art. 530 comma 2, art. 616
Art. 125 richiamato in relazione alla disciplina sul procedimento penale; art. 530 comma 2 citato come principio che sentenze di assoluzione possono comunque contenere fatti valutabili in sede di prevenzione; art. 616 richiede condanna alle spese per rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità consolidata
Sez. U, n. 33451/2014 e altre pronunce (Castelluccia, Parmigiano, Avorio, Staniscia, Amandonico, Ruffini citate)
Principio che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi desunti da procedimenti penali autonomamente rivalutandoli; il sindacato in cassazione è limitato ai vizi di legge e motivazione assente o apparente, non alla rinnovata valutazione delle prove
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice può avvalersi di elementi probatori emersi nei procedimenti penali anche se questi non hanno portato a condanne, purché vi sia una motivazione minima che spieghi la rilevanza degli elementi ai fini della pericolosità
- In Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione il controllo è ristretto a violazioni di legge e a motivazione mancante o del tutto apparente; pertanto le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Per ottenere la confisca di prevenzione è necessario dimostrare il profitto illecito e una correlazione temporale credibile tra le condotte illecite e gli acquisti/accrescimento patrimoniale; discrepanze tra redditi dichiarati e patrimoniali possono essere utilizzate come indice di profitto illecito
- Nel contestare misure di prevenzione basate su reati come l'usura, è importante provare sia la concreta produzione di profitto (es. restituzioni maggiori) sia la sequenza temporale delle operazioni patrimoniali rispetto alle condotte illecite
- La proposizione di perizie non basta a ribaltare una decisione di merito se la Corte d'Appello ha motivato in modo completo la valutazione della correlazione temporale e del nesso di causalità tra reati e arricchimento; per impugnare con successo occorre dimostrare un vizio di legge o l'assenza totale di motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →