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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11259/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a contestare la decisione di merito in ordine alla sussistenza del reato ascritto, ma i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero ammissibili in sede di legittimità, perché non introducevano profili nuovi di violazione di legge o vizi rilevanti, limitandosi a reiterare contestazioni già affrontate dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità, anche quanto agli elementi soggettivi del reato di calunnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese nei giudizi di merito, la cui motivazione è stata giudicata corretta, puntuale, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dalla norma, ossia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata abbia già affrontato in modo corretto e coerente le doglianze difensive, senza che il ricorso introduca specifici vizi deducibili ai sensi della legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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