Cassazione Penale, Ordinanza n. 29179/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per tardività, poiché proposti oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Tre soggetti, destinatari di custodia cautelare in carcere in un procedimento in cui risultavano gravemente indiziati di più delitti commessi in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la loro domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Suprema Corte non è entrata nel merito della richiesta indennitaria, perché ha rilevato che i ricorsi erano stati depositati il 28 aprile 2025, mentre l'ordinanza impugnata era stata notificata il 10 marzo 2025: dunque oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione. La questione affrontata riguarda quindi esclusivamente la tempestività del ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione.
Norme richiamate
Il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è regolato, quanto al rito, dalle norme del codice di procedura penale in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, richiamate in quanto compatibili dall'art. 315 c.p.p.
La disposizione è richiamata come norma che rinvia, in quanto compatibili, alle regole procedurali del procedimento di riparazione dell'ingiusta detenzione.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione deve essere proposto entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Concorre a individuare il termine di impugnazione applicabile al caso, pari a quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata ai fini del controllo sulla possibilità di escludere l'onere economico aggiuntivo in caso di inammissibilità non colpevole.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla domanda è soggetto al termine breve di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.
- La tardività del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., il giudice deve verificare se l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di tale rilievo, la sanzione economica è dovuta.
Come è indicizzato
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