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Ordinanza

Ordinanza n. 3209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 44/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202606246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA - Sezione autonoma di Bolzano n. 44/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro atti di compensazione adottati dal GSE e contro la pretesa creditoria sottostante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro il rigetto, da parte del TRGA di Bolzano, della domanda di sospensione degli atti di compensazione posti in essere dal GSE. Nel giudizio di primo grado erano stati impugnati gli atti di compensazione ed era stata proposta anche una domanda di accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal GSE. Il GSE ha reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio la questione, osservando che il GSE è un soggetto pubblico a carattere ultraregionale con sede in Roma, che gli effetti diretti degli atti non sono limitati alla Provincia di Bolzano ma incidono sull’intero territorio nazionale e sul complessivo Conto energia, e che la controversia investe l’intero rapporto amministrativo tra la società e il GSE. La controversia rientra inoltre nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure e provvedimenti concernenti la produzione di energia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano e ha indicato come giudice competente il TAR Lazio - sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., con riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 8, c.p.a. Tuttavia, per evitare che la società restasse temporaneamente priva di tutela cautelare fino all’instaurazione del giudizio davanti al giudice competente, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati. La misura cautelare è stata concessa in applicazione del principio di immanenza e indefettibilità della tutela cautelare, riconducibile all’art. 24 Cost., e perderà efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, in applicazione analogica dell’art. 15, comma 7, c.p.a. Le spese dell’incidente cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a.

    le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti

    La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto attiene a provvedimenti concernenti la produzione di energia.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale spetta al TAR della sede dell’amministrazione oppure, per gli effetti diretti territorialmente limitati, al TAR del territorio interessato.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    Per gli atti di un soggetto pubblico ultraregionale con effetti non limitati a una singola regione, è competente il TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede; per gli atti statali è competente il TAR Lazio - Roma.

  • art. 13, comma 4, c.p.a.

    La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

    L’inderogabilità della competenza territoriale si estende anche alle domande cautelari.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    Il difetto di competenza può essere rilevato d’ufficio sino alla decisione di primo grado, anche nel giudizio cautelare d’appello in forza dell’art. 62, comma 4, c.p.a.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo territorialmente competente.

  • art. 15, comma 7, c.p.a.

    La disposizione è applicata analogicamente per limitare temporalmente l’efficacia della misura cautelare concessa dal giudice d’appello, che cessa dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

  • art. 15, comma 8, c.p.a.

    La domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice territorialmente competente dopo la riassunzione della causa.

  • art. 62, commi 1 e 4, c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare e consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza anche in tale sede.

  • art. 24 Cost.

    La tutela cautelare costituisce espressione del diritto di difesa e deve essere assicurata anche nel passaggio tra il giudice incompetente e quello competente, per evitare una temporanea assenza di tutela.

  • art. 3, comma 1, n. 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    La Sezione autonoma di Bolzano è competente per atti di amministrazioni non aventi sede nella Provincia soltanto quando la loro efficacia è limitata al territorio provinciale; tale presupposto non ricorre nella controversia.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda atti di un soggetto pubblico a carattere ultraregionale i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una singola regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
  • La competenza territoriale inderogabile deve essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio d’appello cautelare e si estende alla domanda cautelare.
  • La competenza della Sezione autonoma di Bolzano per atti di amministrazioni aventi sede fuori dalla Provincia presuppone che l’efficacia degli atti sia limitata al territorio provinciale; tale competenza non sussiste quando gli effetti incidono sull’intero territorio nazionale e su un conto finanziario unitario.
  • Quando il giudice d’appello cautelare dichiara l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado e quest’ultimo non ha concesso alcuna misura cautelare, può accordare una tutela cautelare temporanea per evitare una soluzione di continuità nella protezione giurisdizionale, facendola cessare entro un termine ragionevole decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza.
  • La tutela cautelare temporanea trova fondamento nel principio di immanenza e indefettibilità della tutela cautelare quale componente del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.; essa deve consentire alla parte di adire il giudice competente senza rimanere priva di protezione nel periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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