Ordinanza n. 1466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della parte privata, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia concerneva la validità di un percorso formativo, che il Ministero ha sostenuto essere non idoneo e non riconosciuto come valido titolo dalle competenti autorità spagnole. L’ordinanza non espone ulteriori motivi di merito dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il Ministero aveva allegato una compiuta valutazione dei profili di non idoneità del percorso formativo, non considerato valido neppure dalle competenti autorità spagnole. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato il lungo tempo trascorso dalla domanda e il fatto che molti appellanti del contenzioso seriale avessero nel frattempo conseguito contratti di supplenza, spesso ancora in corso. Ha inoltre valorizzato l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento. La sospensione è stata disposta facendo salva la prosecuzione del rapporto lavorativo eventualmente in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere disposta quando sussistano sia un apprezzabile fumus boni iuris, desunto dalla documentata plausibilità delle censure dell’appellante, sia un periculum in mora concretamente correlato agli effetti attuali della sentenza.
- Nel valutare il periculum cautelare, il giudice può considerare il lungo tempo trascorso e la consolidata situazione lavorativa medio tempore instauratasi in favore dei destinatari della sentenza, bilanciandola con l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento.
- La sospensione degli effetti di una sentenza può essere disposta senza travolgere rapporti di lavoro eventualmente già in corso, quando la loro prosecuzione risponda a esigenze di tutela cautelare e di continuità del servizio pubblico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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