Ordinanza n. 2571/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR resa nel giudizio di ottemperanza, nella parte in cui aveva disposto il pagamento della sorte capitale di euro 2.500 senza statuire sulle spese del giudizio definito dal Tribunale di Marsala
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato il Ministero all'accredito della carta docente per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24. All'esito del giudizio di ottemperanza, il TAR aveva disposto il pagamento della sorte capitale di euro 2.500, ma non aveva pronunciato anche sulle spese liquidate dal giudice ordinario in euro 686,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La ricorrente ha quindi chiesto la correzione di errore materiale della sentenza del TAR. L'istanza non è stata notificata al Ministero, costituito in giudizio, benché la correzione richiesta avrebbe inciso sulla sua posizione e sui suoi obblighi patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto necessaria, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., la notificazione dell'istanza alla controparte costituita, presso il domicilio eletto, prima del deposito. Poiché tale adempimento non era stato eseguito, l'istanza non poteva essere esaminata. Il TAR ha tuttavia precisato che la ricorrente conserva la facoltà di riproporre l'istanza ritualmente, con notifica alla controparte.
Norme richiamate
nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., è inammissibile l’istanza di rettifica di errore materiale contenuto in sentenza, che non sia stata notificata alla controparte nel domicilio eletto prima del suo deposito
L'istanza di correzione di errore materiale deve essere notificata alla controparte costituita, presso il domicilio eletto, prima del deposito; in mancanza, è inammissibile, salva la possibilità di riproposizione rituale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio oggetto del giudicato posto in esecuzione, ma non costituisce la ragione della decisione sull'istanza di correzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'istanza di correzione di errore materiale di una sentenza deve essere notificata alla controparte costituita, presso il domicilio eletto, prima del deposito; l'omessa notificazione determina l'inammissibilità dell'istanza.
- L'inammissibilità dell'istanza di correzione di errore materiale per omessa notificazione non preclude la possibilità di riproporla, purché siano rispettate le modalità rituali di notificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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