Cassazione Penale, Ordinanza n. 27898/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.200 di multa per rapina aggravata e porto di arma da taglio. Con l'unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 131-bis e 162-ter c.p., 129 e 444 c.p.p., lamentando carenza di motivazione sulla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato, omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto e mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del patteggiamento avesse correttamente escluso, sulla base degli atti, la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e avesse adeguatamente motivato sulla congruità della pena concordata. Ha inoltre affermato che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché tale causa di non punibilità non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento rilevanti ex art. 129 c.p.p. Infine, ha ritenuto generica e comunque proposta al di fuori dei casi consentiti la censura sull'art. 162-ter c.p., osservando che le condotte riparatorie non erano rilevanti perché i fatti riguardavano delitti procedibili d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, perché non costituisce ragione di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La censura è generica e comunque non proponibile nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto le condotte riparatorie erano irrilevanti perché i reati erano procedibili d'ufficio.
Il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato; nel caso concreto la motivazione sull'esclusione di tali cause è stata ritenuta adeguata.
La decisione richiama i limiti del controllo giudiziale nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e la congruità del trattamento sanzionatorio concordato.
Delimita l'ammissibilità delle doglianze in materia di sentenza di patteggiamento, escludendo la deducibilità della censura proposta nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice è limitato alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena concordata; una motivazione che dia conto di tali profili è sufficiente se immune da vizi logici o giuridici.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere fatta valere come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, perché non integra una causa di proscioglimento immediato rilevante ai fini dell'art. 129 c.p.p.
- La disciplina delle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. non è invocabile, ai fini dell'estinzione del reato, quando il fatto oggetto di accordo concerne delitti procedibili d'ufficio, e la relativa doglianza è inammissibile se proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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