Cassazione Penale, Ordinanza n. 02382/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per calunnia. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sostenendo in sostanza che la denuncia presentata dall'imputato, relativa al numero di alcuni assegni e ai rispettivi numeri seriali, non integrasse calunnia oppure fosse comunque da rivalutare diversamente. Il ricorrente assumeva che alcuni di quegli assegni risultavano già dati in pagamento a un terzo pochi giorni prima della denuncia, circostanza che, secondo la Corte territoriale, rendeva invece configurabile a carico della persona incolpata un diverso reato, quale furto o ricettazione. La censura era dunque costruita come critica alla ricostruzione probatoria e alla qualificazione giuridica del fatto operata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero solo apparentemente formulati come vizi di motivazione e violazione di legge, ma in realtà diretti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, già esaminato dalla Corte di appello. È stata quindi mantenuta ferma la conferma della condanna per calunnia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per confermare la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che la denuncia con attribuzione di un reato a carico di un soggetto, in presenza degli elementi valorizzati dai giudici di merito, integri il delitto di calunnia.
Richiamo generico al codice penale in relazione al reato contestato e alla qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la Corte di merito abbia già esaminato le risultanze e fornito una motivazione logica e coerente.
- La censura di vizio di motivazione o di violazione di legge è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
- Ai fini della calunnia, la denuncia che attribuisca a un soggetto un fatto astrattamente riconducibile a reato può integrare il delitto quando la ricostruzione dei giudici di merito escluda la veridicità dell'accusa e valorizzi elementi obiettivi incompatibili con quanto denunciato.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 c.p. resta ferma se il giudice di merito ha spiegato perché gli elementi fattuali denunciati non escludono, ma anzi confermano, l'ipotizzato mendacio accusatorio.
Come è indicizzato
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