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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34663/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non conteneva una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 10 marzo 2025, deducendo genericamente la mancanza di motivazione sull’affermazione della propria responsabilità per il reato di evasione. Il ricorso non si confrontava puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, né indicava specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    I motivi di impugnazione devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ciascuna richiesta, confrontandosi con la decisione impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    La carenza di specificità dei motivi, in particolare l’assenza di un confronto con le argomentazioni della decisione contestata, comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 385 c.p.

    rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen, senza un confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata;

    La sentenza richiama l’art. 385 c.p. quale reato oggetto dell’affermazione di responsabilità impugnata; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, senza riesame nel merito della responsabilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata della decisione impugnata: per ciascuna richiesta occorre indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono.
  • La deduzione generica di un vizio motivazionale, priva di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, determina l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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