Cassazione Civile, Ordinanza n. 31619/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dall'istituto previdenziale dinanzi al Tribunale di Roma. Il Tribunale ha ritenuto che il credito azionato non fosse qualificabile come credito di lavoro e ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Roma, competente per valore, disponendo tuttavia il non luogo a provvedere sulle spese, con rinvio al giudice eventualmente adito in riassunzione. La parte soccombente in tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 44, 91, 92, 100, 306 e 310 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, quando il giudice dichiara la propria incompetenza con ordinanza, deve comunque liquidare le spese del giudizio anche dopo la riforma del 2009 dell'art. 44 c.p.c.; la Corte d'appello aveva invece confermato la mancata statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'ordinanza che accoglie un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile ha natura decisoria e, poiché chiude il processo davanti al giudice che la pronuncia, impone a quel giudice di provvedere anche sulle spese di lite. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sulla questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo per la disciplina dell'eccezione di incompetenza e del relativo regime processuale.
richiamato nel motivo come norma in tema di regolamento di competenza.
la Corte richiama la riforma della norma operata dalla L. n. 69/2009, ma ribadisce che ciò non esclude l'obbligo di pronuncia sulle spese quando il giudice declina la competenza.
il riferimento alla "sentenza" è inteso in senso funzionale come provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo emette, comprendendo anche l'ordinanza declinatoria di competenza.
richiamato nel motivo in tema di spese di lite.
richiamato nel motivo.
richiamato nel motivo.
richiamato nel motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
richiamato dalla Corte nel precisare che, nel regime post L. n. 69/2009, il giudice che declina la competenza con ordinanza resa nel processo di cognizione ordinaria deve provvedere sulle spese.
richiamato solo per il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice adito accoglie un'eccezione di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile, il provvedimento ha natura decisoria e determina la chiusura del processo davanti a quel giudice.
- La pronuncia che declina la competenza deve contenere anche la statuizione sulle spese di lite, poiché il riferimento dell'art. 91 c.p.c. alla "sentenza" va inteso come qualunque provvedimento che chiuda il giudizio davanti al giudice che lo emette.
- La riforma dell'art. 44 c.p.c. non esonera il giudice che dichiara la propria incompetenza dall'obbligo di liquidare le spese del procedimento.
- L'omessa pronuncia sulle spese in una decisione declinatoria di competenza integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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