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Ordinanza

Ordinanza n. 670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) del 9 gennaio 2026 n. 57.

Giustizia amministrativa202600914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e deducendo censure concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 653 del codice dell'ordinamento militare in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso. La controversia riguarda, in particolare, la possibilità di partecipazione di ufficiali ausiliari non in servizio alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché la riferibilità della disciplina agli ufficiali in congedo o in servizio permanente effettivo. È stata inoltre prospettata l'esistenza di un pregiudizio tale da giustificare la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dagli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. Quanto al fumus, ha rilevato che la disciplina richiamata, già dalla rubrica dell'art. 653 del codice dell'ordinamento militare, si rivolge agli ufficiali ausiliari, unitariamente considerati dall'art. 937, e richiede che il candidato possieda la qualifica prescritta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo l'art. 638. Ha escluso che l'art. 653 consenta la partecipazione di ufficiali ausiliari in congedo o di ufficiali in servizio permanente effettivo. Ha inoltre negato che la procedura sia caratterizzata da un autonomo animus premiandi, trattandosi di una forma speciale di reclutamento comunque inserita nell'ordinaria alimentazione dei ruoli normali del servizio permanente effettivo. Quanto al periculum, ha ritenuto che il pregiudizio dedotto non presentasse carattere di effettiva gravità e irreparabilità. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare e richiede la verifica dei presupposti per la concessione della misura cautelare in sede di appello.

  • art. 653 codice dell'ordinamento militare

    La disciplina si rivolge agli ufficiali ausiliari e non consente, secondo la valutazione cautelare, la partecipazione di ufficiali ausiliari in congedo né di ufficiali in servizio permanente effettivo.

  • art. 937 codice dell'ordinamento militare

    Gli ufficiali in ferma e gli ufficiali di completamento sono considerati unitariamente quali ufficiali ausiliari ai fini della disciplina richiamata.

  • art. 638 codice dell'ordinamento militare

    Il possesso della qualifica richiesta deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Massime di principio

  • Ai fini della partecipazione a una procedura concorsuale disciplinata dall'art. 653 del codice dell'ordinamento militare, il candidato deve rivestire la qualifica richiesta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo il rinvio all'art. 638 del medesimo codice.
  • La disciplina dell'art. 653 del codice dell'ordinamento militare riguarda gli ufficiali ausiliari, unitariamente considerati ai sensi dell'art. 937, e non estende la partecipazione agli ufficiali ausiliari in congedo o agli ufficiali in servizio permanente effettivo.
  • Le procedure di reclutamento disciplinate dall'art. 653 del codice dell'ordinamento militare, pur presentando elementi di specialità, rientrano nell'ordinaria alimentazione dei ruoli normali del servizio permanente effettivo e non sono fondate su un autonomo animus premiandi.
  • In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno dei due presupposti impedisce l'accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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