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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23542/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un pericolo di recidiva meramente ipotetico, mentre il fatto sarebbe stato episodico e legato a specifici dissidi con la vittima. Inoltre il ricorrente afferma che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è superata dal tempo trascorso e dalla lunga detenzione preventiva; propone, in alternativa, gli arresti domiciliari presso il figlio in Lombardia con controllo elettronico come misura idonea a contenere il rischio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza e la coerenza argomentativa del Tribunale del riesame, che ha ritenuto permanenti esigenze specialpreventive in ragione delle modalità efferate del reato (omicidio con quattro colpi di pistola a distanza ravvicinata) e della personalità dell'autore. La Corte ha ritenuto irrilevanti, nel complesso, gli elementi addotti dal ricorrente (assenza di precedenti, età, lunga detenzione preventiva, possibile collocazione presso il figlio e braccialetto elettronico). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello avverso le ordinanze cautelari e delimita l'effetto devolutivo: in sede di appello il Tribunale controlla la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ai fatti nuovi indicati, senza procedere a una rivalutazione piena e autonoma del quadro indiziario originario

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; la presunzione può essere superata solo da elementi nuovi, significativi e concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione favorevole per l'età avanzata (settantesimo anno) ma tale presunzione è superabile quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, come ritenuto nel caso di specie

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente la trattazione scritta del ricorso; nel procedimento è stata applicata la facoltà di trattazione scritta

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Rilevata dalla giurisprudenza come riferimento per valutare l'incidenza del tempo trascorso sulla presunzione di esigenze cautelari; il tempo può contribuire a superare la presunzione solo se accompagnato dall'assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: spese del procedimento e versamento alla Cassa delle ammende, nel caso specifico quantificate in euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citando la sentenza, la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non ha impedito l'applicazione delle sanzioni economiche previste

Massime di principio

  • In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il sindacato è limitato: il giudice deve valutare soltanto se l'ordinanza impugnata sia correttamente motivata rispetto ai fatti nuovi indicati, senza riaprire completamente il giudizio cautelare
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per delitti gravi può essere superata solo da elementi nuovi, concreti e rilevanti che dimostrino una significativa diminuzione del rischio di reiterazione del reato
  • L'età avanzata e l'assenza di precedenti non sono, di per sé, sufficienti a escludere esigenze cautelari quando il fatto denunciato si caratterizza per modalità particolarmente efferate indicative di elevata pericolosità
  • Misure di controllo non fisico come il braccialetto elettronico non sono automaticamente idonee a sostituire la custodia in carcere quando sussiste il fondato timore che la libertà di movimento consenta il compimento di nuovi reati
  • Il tempo trascorso e la lunga detenzione preventiva possono essere considerati dal giudice ma non necessariamente determinano la revoca o la sostituzione della misura se non emergono segni concreti di una mutata personalità o di riduzione del rischio

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