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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30947/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

I titolari del segno "Cipriani" hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande volte a far accertare la contraffazione del segno distintivo. La società resistente ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato un'istanza congiunta, deducendo di avere definito la controversia mediante transazione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre dato atto del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e ha compensato le spese del giudizio. La decisione richiama il principio per cui, quando le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte non pronuncia una decisione di inammissibilità o di merito sul ricorso, ma dichiara cessata la materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la vicenda sia sussumibile nelle tipologie decisorie previste dalla norma quando intervenga una transazione in cassazione

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato unitamente alle altre norme processuali indicate dalla Corte per affermare che, in presenza di accordo transattivo sopravvenuto, non si adotta una pronuncia riconducibile a tali ipotesi

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere l'adozione di una decisione di merito o di cassazione con rinvio quando la lite sia stata definita consensualmente nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • In presenza di definizione convenzionale della lite, non si configura un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti, ma una decisione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando la controversia viene meno per accordo delle parti, le spese possono essere compensate se così richiesto congiuntamente.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioniSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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