Cassazione Civile, Ordinanza n. 04100/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiori imposte per complessivi euro 275.292,75 oltre sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio il fallimento della parte contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento dell'importo dovuto in unica rata e successivo provvedimento di sgravio dell'Ufficio, sostenendo così la chiusura della procedura agevolata.
La decisione
La Corte ha rilevato che il fallimento resistente aveva dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, mediante deposito della domanda presentata il 24 maggio 2019, della ricevuta del versamento effettuato il 21 maggio 2019 per euro 18.932,60 e del provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate, come previsto dall'art. 6, comma 13, terzo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, se perfezionata con domanda e pagamento dovuto e con esito positivo della procedura, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria pendente, ottenuta mediante deposito della domanda e della ricevuta del pagamento dovuto, è sufficiente per dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Quando la procedura di definizione agevolata si conclude positivamente, il processo pendente perde oggetto e la Corte deve dichiararne l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
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