Cassazione Civile, Ordinanza n. 35630/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica, immessa in ruolo dopo una precedente sequenza di contratti a tempo determinato, volta a ottenere la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici mediante il riconoscimento dei servizi pregressi. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per asserita tardività, ritenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. fosse scaduto prima del deposito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, oltre a omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza, sostenendo che il gravame era stato depositato telematicamente nel giorno di scadenza e che non rilevava il successivo momento di accettazione/iscrizione da parte della cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Dalla certificazione di cancelleria acquisita è emerso che l'appello era stato ritualmente depositato in data 13 maggio, ossia nel giorno di scadenza del termine. La Corte ha quindi applicato l'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, secondo cui il deposito telematico si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, rendendo irrilevanti la successiva ricezione degli esiti dei controlli automatici e l'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere. Conseguentemente, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; non è però la base decisoria della cassazione, che si fonda sulla disciplina del deposito telematico e del termine di impugnazione.
Il termine semestrale per impugnare è il parametro utilizzato dalla Corte d'appello per dichiarare tardivo l'appello; la Cassazione ne verifica il corretto computo alla luce della data effettiva di deposito telematico.
Cita il criterio di computo del termine, ma la Corte di cassazione lo supera sulla base della prova del deposito tempestivo nel giorno di scadenza.
"Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia."
Ai fini della tempestività del deposito telematico conta il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non quello successivo dell'esito dei controlli automatici o dell'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro di nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato come parametro di omesso esame di fatti decisivi.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione della causa in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.
Richiamato nella fase di proposta e comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito dell'atto si considera perfezionato quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia; la successiva accettazione dell'atto da parte della cancelleria non incide sulla tempestività.
- Ai fini del rispetto del termine per impugnare, occorre distinguere tra momento di deposito telematico e momenti interni successivi alla lavorazione dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario, che non sono rilevanti per la decadenza se il deposito è avvenuto tempestivamente.
- La prova della tempestività del deposito telematico deve risultare da un riscontro documentale attendibile e autentico, come una certificazione di cancelleria; una semplice schermata non autenticata è insufficiente quando occorra verificare formalmente la data di deposito.
- Quando la parte dimostra che l'atto di appello è stato depositato nel giorno di scadenza del termine, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e deve essere cassata con rinvio.
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