Sentenza del 17/05/2017 n. 12260 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione proposto il 25 novembre 2011, la sentenza della C.T.R. della Liguria n. 142/09/2010, depositata il 15 ottobre 2010, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, emesso sulla base degli studi di settore ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Con l’unico motivo l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 e dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, contestando la valutazione della natura e della forza probatoria degli studi di settore, il potere di accertamento in presenza di scostamenti dai ricavi dichiarati e la ritenuta mancanza di prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione sugli studi di settore. Ha preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso non risultava perfezionata e che mancava la prova della ricezione del piego raccomandato contenente il ricorso, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento; il contribuente, inoltre, non aveva svolto attività difensiva. In tali condizioni non era consentito assegnare un termine per depositare l’avviso né ricorrevano i presupposti per rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non si è costituito. La decisione impugnata, favorevole al contribuente, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Pertanto, nel caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Nel caso deciso, la mancata prova della ricezione del ricorso, insieme alla mancata costituzione dell’intimato, ha comportato l’inammissibilità; non era possibile rimediare assegnando un termine per depositare l’avviso di ricevimento e non vi erano i presupposti per rinnovare la notifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve documentare il perfezionamento della notifica, producendo l’avviso di ricevimento quando la notifica avviene tramite piego raccomandato. La mancanza di tale prova può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando l’intimato non si è costituito e manca l’avviso di ricevimento, non è automaticamente possibile sanare la carenza chiedendo un termine per depositarlo o ottenendo la rinnovazione della notificazione: occorre verificare se ne ricorrano i presupposti processuali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio della notifica, il giudice non decide le questioni di merito sollevate, che restano prive di esame in quella sede.
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