Cassazione Penale, Sentenza n. 6082/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso dopo aver ottenuto la conversione della misura originaria in arresti domiciliari. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure e ha escluso l'applicazione delle pronunce previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., stante le ragioni sottese alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 22/04/2024 con la quale, in sede di riesame, era stato rigettato il riesame proposto nell'interesse dell'indagato e confermata una misura custodiale più grave a causa della ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato contestata a Parrinello. Il ricorso in Cassazione contestava tale ordinanza e i motivi di conferma della misura cautelare.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, in presenza di una rinuncia al ricorso determinata dall'intervenuta conversione della misura cautelare (sostituzione con arresti domiciliari), non si debbano applicare le pronunce previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p.; in sostanza la sopravvenuta mancanza di interesse rende inammissibile il ricorso e impedisce pronunce di merito o effetti specifici disciplinati da quella norma
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso per sopraggiunta modifica favorevole della situazione cautelare determina la mancata sussistenza dell'interesse ad impugnare e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorrente ottiene la misura cautelare richiesta (es. arresti domiciliari in luogo della custodia più afflittiva), il giudice di legittimità di norma non entra sul merito delle censure perché la questione è ormai priva di rilevanza pratica.
- La sopravvenuta mancanza di interesse può impedire anche l'applicazione di specifici effetti o pronunce previsti da norme processuali (qui richiamato art. 616, comma 1, c.p.p.), salvo che non vi sia diversa decisione delle parti o interesse concreto a mantenere il gravame.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare strategicamente se rinunciare al gravame: la rinuncia evita il processo di merito ma può precludere la pronuncia favorevole che sarebbe utile come precedente o per conseguenze giuridiche ulteriori.
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