Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/07/2015 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO - Sospensione della sentenza impugnata - No in appello, sì in Cassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di intimazione di pagamento relativo a IRAP, IRPEG, IVA e accessori per l’anno 2003, per complessivi Euro 655.415,07. Contestava, in particolare, la validità della notificazione della cartella di pagamento e dell’intimazione, la carenza di motivazione degli atti, la notificazione presso una precedente sede sociale e la decadenza o prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva inoltre la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione, ritenendo che davanti al giudice tributario d’appello non sia generalmente possibile sospendere l’efficacia o l’esecuzione della sentenza impugnata. Ha precisato che l’art. 373 c.p.c. consente una sospensione eccezionale della sentenza d’appello soltanto dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e in presenza di rigorosi presupposti. L’eccezione di Equitalia sull’inesistenza della notificazione dell’appello è stata respinta: l’irregolarità è stata qualificata come nullità, sanata dalla costituzione in giudizio della resistente con effetto retroattivo. Nel merito, la CTR ha ritenuto valida la notificazione della cartella effettuata presso la sede risultante dalla visura camerale, poiché la società non aveva comunicato tempestivamente il trasferimento della sede. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivata l’intimazione di pagamento e non fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione. L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado per motivazioni diverse, e la società appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 4.500, oltre contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il riferimento alle disposizioni del codice di procedura civile non consente l’applicazione dell’art. 337 c.p.c. in materia di sospensione della sentenza impugnata.

    Nel processo tributario d’appello non opera, in via generale, la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione della sentenza impugnata prevista dal rito civile, salvo specifiche disposizioni.

  • Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina la sospensione dell’atto impugnato, ma non consente automaticamente di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado durante il giudizio d’appello.

  • Art. 373 c.p.c.

    Consente al giudice che ha pronunciato la sentenza d’appello di sospenderne l’esecuzione quando sia stato proposto ricorso per Cassazione e ricorrano rigorosi presupposti. Si tratta di un’eccezione limitata alla fase successiva alla sentenza d’appello.

  • Art. 156 c.p.c.

    La costituzione della parte destinataria sana con effetto retroattivo la nullità della notificazione, quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.

  • Art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per porre a carico della parte soccombente anche il contributo unificato.

  • Cass. civ., sez. V, n. 2845 del 24 febbraio 2012

    La Corte di Cassazione ha chiarito che la sospensione ex art. 373 c.p.c. della sentenza d’appello è un rimedio specifico collegato al ricorso per Cassazione e non modifica la regola generale di inammissibilità della sospensione durante l’appello tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la richiesta di sospendere in appello l’efficacia o l’esecuzione della sentenza di primo grado è normalmente inammissibile; non basta richiamare genericamente l’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La sospensione della sentenza d’appello può essere richiesta al giudice che l’ha pronunciata soltanto dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e in presenza di presupposti rigorosi ai sensi dell’art. 373 c.p.c.
  • Un vizio nella notificazione dell’impugnazione può essere sanato dalla costituzione della parte destinataria, con effetto retroattivo, quando la costituzione dimostri che l’atto ha raggiunto il proprio scopo.
  • Per le società, la notificazione presso la sede risultante dai registri ufficiali può essere considerata valida se il trasferimento della sede non è stato tempestivamente comunicato o reso conoscibile all’agente notificatore.
  • La conoscenza di fatto dell’obbligazione tributaria non sostituisce sempre la notificazione legalmente prescritta; tuttavia, una notificazione formalmente valida può produrre effetti anche se il destinatario non l’ha ricevuta per circostanze imputabili alla propria mancata aggiornamento dei dati societari.
  • Un’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare la pretesa fiscale, gli atti presupposti e gli importi richiesti, permettendo un’adeguata difesa.
  • Le eccezioni di decadenza o prescrizione devono essere specificamente dimostrate, tenendo conto degli atti validamente notificati e degli eventuali atti o comportamenti che comprovino la conoscenza della pretesa e possano incidere sul decorso dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.