Sentenza del 13/07/2015 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Aquila
IMPOSTE DIRETTE - Recupero a tassazione debito IRES - Utili spettanti ai soci e non versati - elusione fiscale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i costi costituiti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione, ma non ancora versati e iscritti nel conto "debiti verso associati". Secondo l'Ufficio, tali costi non erano certi ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., poiché gli utili erano stati corrisposti solo parzialmente in più esercizi, e il ricorso al contratto di associazione in partecipazione sarebbe stato abusivo, in quanto finalizzato a dedurre i costi per competenza e ridurre il reddito imponibile. La società ha contestato l'accertamento, sostenendo la genuinità dei rapporti, la congruità delle percentuali di partecipazione e l'assenza di finalità elusive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato annullato. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato la genuinità dei rapporti di associazione in partecipazione, né la congruità degli utili pattuiti, né aveva dimostrato che la mancata riscossione degli utili fosse stata programmata esclusivamente per creare riserve finanziarie o ridurre il reddito imponibile. Il semplice differimento dell'imposizione in capo agli associati non costituisce, di per sé, un vantaggio fiscale abusivo direttamente riferibile alla società. Mancava quindi la prova che l'operazione fosse priva di valide ragioni economiche e avesse come unica finalità il conseguimento di un indebito risparmio d'imposta. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 109 del T.U.I.R.
La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, che essi siano certi e determinabili. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato adeguatamente l'assenza di certezza del costo rappresentato dagli utili spettanti agli associati.
Principio generale antielusivo in materia tributaria
Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
L'Amministrazione deve dimostrare l'uso distorto dello strumento negoziale, l'assenza di valide ragioni economiche e la finalità esclusiva o preponderante di ottenere un vantaggio fiscale indebito. La mera possibilità di ottenere un differimento o una riduzione del carico fiscale non è sufficiente.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3938
La sentenza richiama il principio secondo cui gli effetti di un negozio possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria quando l'operazione, pur formalmente lecita, sia stata posta in essere in assenza di ragioni economicamente apprezzabili e al solo scopo di eludere la normativa fiscale.
Massime di principio
- La deduzione di utili spettanti a soci o associati e non ancora materialmente pagati non è automaticamente elusiva o indeducibile: occorre valutare la certezza del costo e la concreta disciplina contrattuale.
- Per contestare l'abuso del diritto, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova specifica dell'assenza di valide ragioni economiche e del fatto che il vantaggio fiscale costituisca la finalità esclusiva o prevalente dell'operazione.
- La genuinità del rapporto contrattuale, la coerenza delle percentuali di partecipazione agli utili con l'attività prestata e la corretta contabilizzazione costituiscono elementi favorevoli al contribuente.
- Il mancato o ritardato pagamento degli utili, anche se protratto nel tempo, non dimostra da solo un intento elusivo: devono essere provati ulteriori elementi, come una pianificazione artificiosa finalizzata esclusivamente a ridurre il reddito imponibile.
- Il semplice differimento dell'imposizione fiscale in capo agli associati non equivale necessariamente a un vantaggio abusivo della società, soprattutto quando non vi sia un beneficio fiscale diretto e indebito per quest'ultima.
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