Sentenza del 13/07/2015 n. 574 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Dazi - Valore in dogana - First sale rule - Destinazione delle merci verso il territorio doganale della comunità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci importate e, in particolare, l'applicazione della cosiddetta "first sale rule". In presenza di vendite a catena anteriori all'importazione definitiva, l'importatore può chiedere che il valore doganale sia calcolato sul prezzo della prima vendita, normalmente inferiore rispetto a quello delle rivendite successive, purché dimostri che tale vendita era stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale della Comunità.
La decisione
Il principio affermato è che la "first sale rule" è ammessa dalla normativa doganale comunitaria, ma il contribuente deve fornire all'autorità doganale elementi idonei a dimostrare la destinazione delle merci verso il territorio doganale della Comunità già al momento della prima vendita. La prova non deve necessariamente risultare da un documento specifico o tassativamente previsto: può essere ricavata da un insieme di circostanze convergenti, purché rivelino in modo preciso e univoco la volontà di esportare le merci nella Comunità. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né identifica formalmente le parti.
Norme richiamate
Art. 29 del Regolamento CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.
Il valore doganale ordinario coincide con il valore di transazione, a condizione che la vendita sia destinata all'esportazione verso il territorio doganale comunitario.
Art. 147 del Regolamento CEE n. 2454/1993
Consente, in presenza di vendite successive o a catena, di fare riferimento al prezzo di una vendita anteriore alla vendita conclusiva, purché sia dimostrato che tale vendita è stata effettuata ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale della Comunità.
Cassazione n. 24895/2013
Conferma che la destinazione all'esportazione non deve essere provata necessariamente mediante una prova tipica o tassativa, potendo risultare da un insieme di circostanze idonee a dimostrare una volontà precisa e univoca di destinare le merci alla Comunità.
Massime di principio
- La first sale rule può ridurre la base imponibile dei dazi, ma non si applica automaticamente solo perché esiste una vendita precedente: occorre dimostrare il collegamento concreto tra la prima vendita e l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.
- La prova della destinazione all'esportazione può essere fornita tramite una pluralità di elementi documentali e fattuali coerenti, come contratti, ordini, istruzioni di spedizione, documenti di trasporto, indicazioni sull'acquirente finale e modalità logistiche.
- L'autorità doganale deve valutare complessivamente gli elementi disponibili; tuttavia, la mera possibilità astratta che le merci fossero destinate all'Unione non è sufficiente, servendo una dimostrazione precisa e univoca.
- In caso di vendite a catena, è opportuno conservare fin dall'origine documentazione idonea a provare che la merce era già destinata all'importazione nell'Unione al momento della vendita utilizzata per il calcolo del valore doganale.
- Poiché il testo non identifica le parti né descrive il dispositivo concreto, non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale; l'indicazione del vincitore come ricorrente non è verificabile sulla base delle sole informazioni fornite.
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