Sentenza del 13/07/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Varese
Diritti doganali - Termine per l'esercizio del potere di accertamento - Fattispecie a rilevanza penale - Comunicazione della notitia criminis - Prescrizione - Decorrenza del termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione dell'azione di recupero dei diritti doganali. In via ordinaria, il termine è triennale e decorre dal momento in cui sorge l'obbligazione doganale, normalmente coincidente con l'introduzione della merce nel territorio doganale. Se il fatto che ha generato l'obbligazione è anche penalmente perseguibile, l'Amministrazione può effettuare la comunicazione al debitore oltre il termine triennale, ma solo se, entro tale triennio, ha emesso un atto contenente una notitia criminis sufficientemente idonea a individuare il fatto illecito e tale notizia è stata portata a conoscenza del soggetto accertato.
La decisione
Il principio affermato è che lo slittamento del termine di prescrizione non opera automaticamente per il solo fatto che la condotta abbia rilevanza penale. È necessario che, entro i tre anni dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione abbia formulato e comunicato al debitore una notitia criminis idonea a individuare il fatto illecito. In tal caso, il termine decorre dalla data in cui il decreto penale o la sentenza penale diventano irrevocabili. Poiché il testo non riporta le parti, le conclusioni concrete del dispositivo non sono determinabili.
Norme richiamate
Art. 84, comma 1, d.P.R. 43/1973
L'azione per il recupero dei diritti doganali si prescrive in tre anni.
Stabilisce il termine ordinario triennale per l'azione di recupero dei diritti doganali e, nei casi con rilevanza penale, collega la decorrenza alla definitività del decreto o della sentenza penale.
Art. 221, Reg. CEE n. 2913/1992
La richiesta di versamento dei dazi non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Prevede il termine ordinario triennale per comunicare al debitore l'importo dei dazi, decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, salvo l'eccezione per i fatti perseguibili penalmente.
Art. 221, par. 4, Reg. CEE n. 2913/1992
Consente la comunicazione dell'obbligazione doganale oltre il termine triennale quando il debito deriva da un atto perseguibile penalmente, purché siano rispettate le condizioni previste, tra cui la tempestiva formulazione e comunicazione della notitia criminis.
Art. 202, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992
Individua il momento di insorgenza dell'obbligazione doganale nell'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale.
Massime di principio
- Il termine ordinario per il recupero dei diritti doganali è triennale e decorre dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, non dalla successiva scoperta dell'irregolarità.
- La rilevanza penale del fatto, da sola, non basta a prorogare o spostare la prescrizione.
- Per beneficiare dello slittamento del termine, l'Amministrazione deve predisporre entro il triennio un atto contenente una notitia criminis concreta e idonea a individuare il fatto illecito.
- La notitia criminis deve essere portata a conoscenza del soggetto accertato; un atto meramente interno o non comunicato non è sufficiente.
- Quando tutte le condizioni sono rispettate, la prescrizione decorre dalla definitività del decreto o della sentenza penale; in caso contrario, resta applicabile il termine ordinario decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale.
- In una controversia analoga è quindi essenziale verificare le date di insorgenza del debito, dell'atto contenente la notitia criminis, della sua comunicazione e della definitività del procedimento penale.
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