Sentenza del 13/07/2015 n. 362 - Comm. Trib. Prov. Aquila
IMPOSTE DIRETTE - Recupero a tassazione credito Irpef - Acconti sospesi sisma 2009 - Articolo n. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di euro 78.989,04 relativa all'IRPEF e agli interessi per l'anno d'imposta 2010. Ha contestato il recupero di un credito IRPEF derivante da acconti non versati in conseguenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista per il sisma del 6 aprile 2009. Secondo la contribuente, l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente ridotto il credito, considerando sospesa soltanto una parte degli acconti, e aveva utilizzato il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per risolvere una questione interpretativa sull'applicabilità della normativa agevolativa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse ecceduto i limiti del controllo automatizzato ex articolo 36-bis, che deve consistere in una verifica documentale e cartolare dei dati dichiarati, finalizzata alla correzione di errori materiali o formali. Il recupero contestato richiedeva invece una valutazione giuridica sull'applicabilità della normativa relativa alla sospensione dei versamenti per il sisma del 2009 e dell'articolo 1 della legge n. 97/1977. Tale valutazione non poteva essere effettuata tramite il procedimento semplificato previsto dall'articolo 36-bis. La cartella è stata quindi annullata nella parte impugnata; le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Norma a "contenuto impositivo" sostanzialmente "chiuso", nel senso della tassatività delle ipotesi di applicazione.
Il controllo automatizzato è limitato alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, sulla base dei dati e delle informazioni direttamente desumibili dalla dichiarazione. Non può essere utilizzato quando occorre interpretare norme, qualificare fatti o risolvere questioni relative a imponibilità, deducibilità, esenzioni o agevolazioni.
Articolo 1 della legge n. 97/1977
Disciplina il versamento delle imposte a titolo d'acconto.
La questione relativa alla sua applicabilità agli acconti interessati dalla sospensione dei versamenti per il sisma del 2009 richiedeva una valutazione giuridica, incompatibile con il controllo automatizzato ex articolo 36-bis.
Normativa emergenziale conseguente al sisma del 6 aprile 2009
Le disposizioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari costituivano il quadro normativo rilevante per stabilire la spettanza del credito IRPEF; la loro interpretazione non poteva essere effettuata mediante un semplice controllo cartolare.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato della dichiarazione può correggere errori materiali o formali ricavabili direttamente dai dati dichiarati, ma non può risolvere questioni interpretative o applicare valutazioni giuridiche complesse.
- Quando il recupero fiscale dipende dall'interpretazione di norme agevolative, di sospensione o di esenzione, l'Amministrazione deve utilizzare un procedimento idoneo e non può limitarsi a una liquidazione ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
- La natura eccezionale e tassativa dell'articolo 36-bis impedisce un'applicazione estensiva dello strumento a fattispecie diverse dal mero riscontro documentale dei dati dichiarati.
- Se l'Agenzia recupera un credito dichiarato sulla base di una diversa interpretazione della normativa applicabile, il contribuente può contestare l'utilizzo del controllo automatizzato e chiedere l'annullamento della cartella, senza che ciò implichi necessariamente una decisione definitiva sulla spettanza sostanziale del credito.
- L'assenza generalizzata di un contraddittorio preventivo nel controllo automatizzato non consente comunque all'Amministrazione di svolgere, in tale sede, attività istruttorie o interpretative estranee alla liquidazione cartolare.
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