Cassazione Penale, Sentenza n. 23008/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura per presunta errata applicazione dell'art. 23-bis, comma 4, L. n. 176/2020: la difesa sostiene che la norma equipari la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore con il diritto fondamentale dell'imputato di partecipare all'udienza, comportando una compressione illegittima del diritto di partecipazione e una possibile illegittimità costituzionale della norma se interpretata letteralmente (termine vessatorio di 15 giorni non comunicato all'imputato; richiesta proponibile solo dal difensore). 2) censura sul trattamento sanzionatorio: presunta contraddittorietà della motivazione nella determinazione degli aumenti per continuazione, atteso che la corte territoriale avrebbe riconosciuto l'atteggiamento collaborativo e le attenuanti generiche riconosciute in primo grado senza parimenti ridurre al minimo gli aumenti applicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto conforme il principio consolidato secondo cui le limitazioni di diritti costituzionali nell'ambito delle misure emergenziali (come disciplinate dall'art. 23-bis L. 176/2020) possono essere legittime se frutto di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e bilanciata con il diritto alla salute; inoltre non risultando proposta una valida istanza da parte del difensore nei termini previsti dalla norma, la decisione della corte territoriale è stata confermata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: gli aumenti applicati per continuazione erano modesti (un mese per il capo 2 e 15 giorni per i capi 3 e 4) e la corte territoriale ha dato atto di aver considerato la condotta collaborativa e le difficoltà economiche dell'imputato; inoltre, trovandosi la determinazione prossima al minimo edittale, non era richiesta una motivazione particolarmente dettagliata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 23-bis, comma 4, L. n. 176/2020
La norma disciplina limiti e modalità di partecipazione e richiesta di trattazione orale in regime emergenziale; la Corte ne ha interpretato l'applicazione come legittima e non manifestamente irragionevole, richiedendo che la richiesta sia validamente proposta dal difensore nei termini previsti
Artt. 110, 497-bis comma 2, 48, 479, 81 cpv, 640, 61 n.7 c.p.
Indicano i reati ascritti all'imputato; la Corte d'appello ha ritenuto fondate le imputazioni e ha applicato aumenti per continuazione tenendo conto della gravità, dei vincoli parentali e delle attenuanti/rilevanze soggettive
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022 (Rv. 283251)
Principio che ammette limitazioni ai diritti processuali costituzionali in situazioni emergenziali purché siano scelte legislative non manifestamente irragionevoli e bilanciate con altri diritti costituzionali prevalenti (es. vita e salute)
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (v. 276288)
Regola che quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata; il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 (Rv. 256464)
Conferma che l'onere motivazionale si attenua quanto più la determinazione della pena si avvicina al minimo edittale, integrandosi nel criterio di adeguatezza
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (Rv. 273533)
Principi applicabili alla determinazione degli aumenti per continuazione: quando gli aumenti sono limitati e prossimi al minimo, la motivazione richiesta è meno rigorosa
Massime di principio
- In situazioni emergenziali (es. misure sanitarie) le limitazioni procedurali ai diritti dell'imputato possono essere ritenute legittime se proporzionate e ricomprese in una scelta legislativa non manifestamente irragionevole; il bilanciamento con diritti quali la salute pubblica è centrale
- La richiesta di trattazione orale disciplinata dall'art. 23-bis deve essere proposta validamente dal difensore nei termini previsti: l'assenza di una istanza valida del difensore legittima la decisione del giudice di non procedere all'udienza orale
- Il diritto dell'imputato a partecipare all'udienza può essere esercitato tramite la rappresentanza del difensore; la Corte tende a valorizzare la legittimazione del difensore nell'ambito delle formalità procedurali
- In materia di determinazione della pena, quando le maggiorazioni (es. per continuazione) sono modeste e la pena complessiva è prossima al minimo edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione dettagliata; è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza (art. 133 c.p.)
- Il riconoscimento di elementi favorevoli (collaborazione, condizioni economiche, attenuanti) deve essere valutato dal giudice ma non impedisce automaticamente l'applicazione di aumenti per continuazione se ritenuti proporzionati rispetto alla gravità e al numero dei reati
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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