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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29755/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito sulla recidiva è stata ritenuta congruamente motivata e non scalfita da censure specifiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguardava esclusivamente la mancata esclusione della recidiva applicata dalla corte d'appello. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la recidiva non dovesse essere riconosciuta; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché la corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato la sussistenza della recidiva valorizzando la reiterazione di condotte illecite, la natura del reato ascritto e la qualità dei comportamenti, ritenuti indicatori di persistente pericolosità e influenzati dalle pregresse condanne.

Norme richiamate

  • recidiva

    La recidiva è stata ritenuta legittimamente motivata in appello sulla base della reiterazione di condotte illecite, della natura del reato e della sintomatica persistente pericolosità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico è inammissibile.
  • La recidiva può essere motivatamente riconosciuta quando la reiterazione di condotte illecite, la natura del reato e la qualità dei comportamenti esprimano persistente pericolosità dell'imputato e collegamento con pregresse condanne.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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