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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31977/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, deducendo, con il primo motivo, l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione e, con il secondo motivo, l’illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della diversa qualificazione del fatto come furto. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al motivo relativo alla derubricazione in furto, la richiesta era stata inoltre formulata genericamente, senza indicazioni circostanziate idonee a dimostrare che il possesso del motociclo derivasse dalla precedente commissione di un furto. La Corte d’appello aveva motivato in modo logicamente lineare, evidenziando la scarsa plausibilità della tesi difensiva, anche in assenza di dichiarazioni espresse dell’imputato circa l’autore del furto del motociclo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi reiterassero censure già esaminate e disattese in appello e prospettassero una non consentita rilettura del merito. Ha inoltre rilevato la genericità della richiesta di riqualificazione del fatto in furto e la logicità della motivazione della Corte d’appello. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione era stata contestata e affermata nei precedenti gradi; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando si risolva in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio e del merito della decisione.
  • La censura relativa alla riqualificazione del fatto in furto deve essere specifica e deve indicare gli elementi idonei a dimostrare che il possesso del bene derivi dalla precedente commissione del furto; una richiesta generica non supera la soglia di ammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione alternativa del merito quando la motivazione della decisione impugnata sia logicamente lineare e priva di vizi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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