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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13221/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da un’Avvocatura distrettuale dello Stato. L’opposizione era stata inizialmente accolta dal giudice di pace, poi il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. In cassazione, con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 330 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello fosse stato notificato al procuratore costituito in primo grado nonostante questi fosse sospeso dall’albo degli avvocati al momento della notificazione, con conseguente nullità della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha accertato che il difensore destinatario della notificazione dell’appello era sospeso dall’albo da tempo anteriore e prossimo alla notifica, sicché, avendo temporaneamente perduto lo status professionale e la capacità di rappresentare validamente la parte, la notificazione doveva considerarsi nulla. Da tale nullità è derivata la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e, quindi, della sentenza impugnata. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito è invalida se eseguita presso un difensore che, al momento della notifica, sia sospeso dall’albo e quindi abbia temporaneamente perduto la capacità di rappresentare la parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di appello eseguita al difensore costituito è nulla se, al momento della notificazione, il difensore era sospeso dall’albo e aveva quindi temporaneamente perso la capacità di rappresentare validamente la parte.
  • La nullità della notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito può travolgere l’intero giudizio di secondo grado e comportare la cassazione della sentenza con rinvio, affinché il giudizio sia rinnovato.
  • Chi impugna deve verificare che la notificazione dell’atto di impugnazione sia eseguita a soggetto munito della necessaria capacità professionale e rappresentativa al momento della notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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