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Ordinanza

Ordinanza n. 2370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, n. 1170 del 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Campania. Dal testo non emergono il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né gli specifici motivi di censura dedotti in primo grado o in appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e ha valutato insussistenti profili di periculum in mora idonei a giustificare la sospensione dell’esecutorietà dell’ordinanza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha mantenuto ferma l’efficacia e l’esecutorietà dell’ordinanza cautelare del TAR, negando quindi la sospensione richiesta in appello. La decisione non contiene una definizione nel merito delle questioni controverse, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito, né una valutazione compiuta del fumus boni iuris. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la controversia richiede approfondimento nella fase di merito, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito, mantenendo ferma l’efficacia della misura o del provvedimento cautelare impugnato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rimettere la definizione sostanziale alla fase di merito senza sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata.
  • La sospensione cautelare presuppone la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; in sua assenza, l’appello cautelare deve essere respinto anche quando permangano questioni giuridiche meritevoli di esame nel merito.
  • Quando non ricorrono i presupposti per sospendere l’esecutorietà dell’ordinanza impugnata ma la controversia necessita di approfondimento, il giudice d’appello può ordinare al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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