Ordinanza n. 753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), n. 71, pubblicata il 21 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che ha annullato le operazioni di voto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina e disposto la rinnovazione della consultazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati elettorali)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti principali, candidati della lista risultata prima con 1300 voti, hanno impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dei controinteressati, annullando le operazioni elettorali nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 per l'asserita illegittima ammissione di plurimi elettori al voto assistito e disponendo la rinnovazione del voto. Hanno dedotto la violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'ammissione al voto assistito non richiederebbe né la descrizione analitica della patologia invalidante né l'allegazione materiale del certificato medico al verbale, e contestando la valutazione di numerosi voti. Hanno inoltre censurato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., il diniego di acquisizione presso l'ASL dei certificati medici relativi al voto assistito nella sezione 4. Le appellate incidentali, candidate della lista seconda classificata con 1298 voti, hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e hanno proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda principale di annullamento e correzione delle operazioni elettorali, ovvero di indizione del ballottaggio. Hanno contestato la mancata attribuzione di otto voti complessivi nelle sezioni 3, 4, 5 e 6, ritenendo che le schede contenessero indicazioni riferibili alla propria lista e che i segni presenti non costituissero segni di riconoscimento o non rendessero equivoca la volontà dell'elettore.
La decisione
In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che il Prefetto aveva già nominato un Commissario prefettizio e che le operazioni elettorali suppletive nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 erano fissate per il 15 e 16 marzo 2026. Ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza del TAR e, conseguentemente, la rinnovazione delle operazioni elettorali, in considerazione della spesa pubblica, dell'incidenza sulla gestione del Comune e della possibilità che la decisione di merito modifichi l'esito del giudizio di primo grado. Ha disposto la permanenza del Commissario prefettizio per assicurare la gestione provvisoria del Comune nelle more. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessaria una verificazione, affidata al Prefetto di Foggia, per esaminare in contraddittorio le schede contestate nelle sezioni 3, 4, 5 e 6, acquisire e descrivere i relativi plichi e documenti, effettuare riproduzioni fotografiche, procedere all'eventuale riconteggio e verificare, per la sezione 4, la presenza dei certificati e documenti funzionali al voto assistito. La relazione di verificazione dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, senza estendere le operazioni a schede diverse da quelle specificamente indicate. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata; la causa è stata rinviata all'udienza del 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base processuale per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
È richiamato in relazione all'istanza di acquisizione istruttoria dei certificati medici funzionali al voto assistito.
È invocato con riferimento alla disciplina dell'ammissione al voto assistito.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Sono richiamati dagli appellanti principali a sostegno delle censure relative ai principi di uguaglianza, accesso alle cariche elettive e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza che dispone la rinnovazione delle operazioni elettorali e di una concreta possibilità che il giudizio d'appello ne modifichi l'esito, la sospensione cautelare può essere giustificata dalla necessità di evitare spese pubbliche e interferenze sulle funzioni di governo locale prima della definizione del merito.
- Quando l'esito di una competizione elettorale presenta uno scarto minimo e le censure riguardano anche l'attribuzione o la validità di un solo voto, il giudice d'appello può disporre una verificazione sulle schede e sugli atti elettorali per accertare la volontà dell'elettore e l'eventuale incidenza sul risultato.
- La verificazione elettorale deve svolgersi in contraddittorio con le parti costituite, previa comunicazione dell'avvio delle operazioni, e deve essere rigorosamente circoscritta alle schede e ai documenti oggetto di censura.
- La sospensione cautelare della rinnovazione delle operazioni elettorali non impedisce la permanenza di un Commissario prefettizio, quando essa sia necessaria ad assicurare la gestione provvisoria dell'ente locale nelle more della decisione di merito.
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