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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3151/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, ritenendo sussistente la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza per la violazione dell'obbligo di notificare tempestivamente la fissazione dell'udienza alla parte e al suo difensore.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'indulto nella parte in cui è stata emessa senza la tempestiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al condannato Federico Abati e al suo difensore di fiducia avv. Garcea; la notifica risultava invece effettuata all'avv. Silvestri, che non comparve e fu sostituita in udienza da altro difensore.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di tempestiva partecipazione della parte e del suo difensore del decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione; la mancata notificazione a parte e difensore di fiducia configura violazione procedurale rilevante.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione che riguarda l'intervento e l'assistenza della parte è sanzionata come nullità assoluta quando ricorrono i presupposti indicati (incidenza sulla regolarità dell'assistenza difensiva).

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Prevede le nullità assolute; applicata per dichiarare la nullità dell'udienza e dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione per mancata notifica.

  • Sentenza Sez. 3, n. 404/2021 (D'ALFONSO)

    Richiamata come precedente che conferma che la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza rileva come vizio determinante la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al condannato e al suo difensore di fiducia determina, di regola, la nullità assoluta dell'udienza e degli atti ivi adottati (art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p.).
  • La presenza in udienza di un difensore diverso da quello di fiducia non supplisce all'assenza della notifica al difensore o alla parte che dovevano essere tempestivamente informati; l'assenza di notifica è un vizio formale che incide sull'assistenza e sull'intervento della parte.
  • In caso di mancata notifica, la parte interessata può ottenere l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio: il giudice dell'esecuzione deve verificare la regolarità delle notifiche prima di adottare provvedimenti definitivi.
  • Per evitare nullità, la cancelleria deve assicurare la comunicazione tempestiva e verificabile dell'avviso di fissazione dell'udienza sia alla parte che al relativo difensore di fiducia; la parte difensiva deve altresì controllare l'effettiva ricezione degli avvisi.
  • La giurisprudenza di legittimità è coerente nel ritenere la tutela del diritto di difesa (mediante corretta notifica) principio prevalente che, se violato, comporta l'annullabilità degli atti dell'esecuzione.

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