Sentenza del 23/03/2016 n. 1690 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO - RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - Liquidazione delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per il 2011, relativo all’acquisto, rogitato il 24 novembre 2011, di due negozi, un sottotetto e due box a Busto Garolfo. A fronte del prezzo dichiarato di 311.000 euro oltre IVA, l’Ufficio aveva stimato il valore venale in 501.400 euro. Dopo il rigetto del reclamo-mediazione, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso, determinando il valore in 392.045 euro e compensando le spese. V. Srl ha contestato la motivazione e il confronto con immobili diversi per vetustà, sostenendo che il valore dovesse essere calcolato considerando il prezzo dichiarato e l’incremento del 10,10% concordato in una precedente mediazione; ha inoltre denunciato la violazione delle regole sull’onere della prova e l’assenza di riscontri oggettivi. L’Agenzia ha difeso la stima, basata su parametri catastali, OMI, listino camerale e comparazioni, e ha proposto appello incidentale contro la riduzione operata in primo grado e la motivazione della sentenza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione 6, con decisione dell’11 febbraio 2016, ha accolto integralmente l’appello principale di V. Srl e respinto l’appello incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto appropriato applicare agli immobili di via M un correttivo di circa il 10% per la maggiore vetustà rispetto a quelli usati nel confronto; la comparazione e l’incremento del 10,10% rispetto al prezzo dichiarato nella precedente compravendita conducevano a un valore di 342.100 euro, come richiesto dalla società. La sentenza di primo grado è stata riformata; ogni diversa questione è rimasta assorbita. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell’Agenzia e liquidate complessivamente in 4.000 euro, oltre IVA e accessori di legge, nonché il rimborso del contributo unificato tributario pagato dalla parte privata per ciascun grado. È stata inoltre disposta la restituzione di quanto eventualmente riscosso in via frazionata durante il processo, con gli interessi di legge.
Norme richiamate
Articolo 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina i criteri per determinare il valore venale dei beni ai fini dell’imposta di registro. Nel caso concreto l’Ufficio aveva richiamato più parametri estimativi e il metodo comparativo; la decisione ha invece ritenuto decisiva una comparazione corretta per la diversa vetustà degli immobili e per il rapporto tra prezzo dichiarato e valore concordato nella precedente mediazione.
Articolo 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Riguarda la rettifica del valore dichiarato nell’atto e la liquidazione dell’imposta di registro. La rettifica non è stata confermata nella misura stabilita dall’Ufficio: la CTR ha riformato la decisione di primo grado accogliendo l’impugnazione del contribuente.
Articolo 17-bis, comma 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il reclamo e la mediazione tributaria. Il tentativo della società è stato respinto dall’Ufficio; la decisione non ha però formulato una specifica regola sull’obbligo di contraddittorio o sulla motivazione del rigetto, e ha deciso la controversia sulla base della valutazione comparativa dei beni.
Articolo 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La CTR ne ha disposto l’applicazione per la restituzione di quanto eventualmente riscosso frazionatamente durante il processo, con gli interessi di legge.
Articolo 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
relativamente alle plurime "rationes decidendi" conseguenti a questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza impugnata e specificamente riproposte in sede di appello - nella misura in cui trattasi di mere riproposizioni - il Collegio, nell'ambito della propria autonomia motivazionale, fa riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell'impugnata sentenza, come previsto dall'art. 118, 1°comma, disp. att. c.p.c., concordando col giudice di prime cure
La CTR richiama la disposizione per motivare il rinvio, nell’ambito della propria autonomia motivazionale, alla valutazione degli elementi di prova già effettuata dal giudice di primo grado per le questioni meramente riproposte.
Articolo 2697 del codice civile
La società aveva denunciato la violazione dell’onere della prova, lamentando l’assenza di elementi oggettivi a sostegno della stima. La CTR ha accolto l’appello del contribuente sulla determinazione del valore, ma non ha enunciato una distinta interpretazione dell’articolo né esaminato separatamente il motivo.
Articolo 2727 del codice civile
La disposizione era invocata dalla società insieme all’articolo 2697 c.c. per contestare il fondamento presuntivo della stima. La decisione ha accolto l’appello principale in base alla comparazione e alla diversa vetustà degli immobili, senza formulare una specifica interpretazione dell’articolo.
Massime di principio
- Nel determinare il valore venale di immobili comparabili, la somiglianza non può essere affermata in astratto: occorre considerare le differenze concrete che incidono sul prezzo, tra cui vetustà, condizioni e ubicazione, e correggere di conseguenza il valore di confronto.
- Un accordo raggiunto in mediazione su un’altra compravendita non vincola automaticamente il giudice né prova da solo il valore di mercato; può tuttavia essere considerato come elemento comparativo, purché si valutino le differenze tra i beni e il contesto dell’accordo.
- Quando riforma, anche parzialmente, la sentenza impugnata, il giudice d’appello deve regolare nuovamente le spese d’ufficio, valutando unitariamente l’esito complessivo della lite e gli eventuali tentativi obbligatori di mediazione non riusciti.
- La parte che vince in appello può ottenere la riforma della statuizione sulle spese di primo grado: il giudice d’appello deve adeguare la liquidazione delle spese all’esito complessivo dei gradi di giudizio.
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