Cassazione Penale, Sentenza n. 33967/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 21 gennaio 2026, ha accolto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che l’intero periodo fosse sottoposto alla vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di Torino, e ha respinto la richiesta di eseguire la misura in Germania. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e della disciplina attuativa della decisione quadro 2008/947/GAI, nonché mancanza o apparenza della motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato il percorso rieducativo compiuto e la documentazione prodotta sulla concreta possibilità di esecuzione in Germania, valorizzando invece soltanto la proprietà di un immobile a Torino. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in un altro Stato dell’Unione europea che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI, poiché è assimilabile a una sanzione che impone obblighi e prescrizioni. Il presupposto necessario è però l’effettiva residenza del condannato nello Stato richiesto. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato adeguatamente la mancanza di un effettivo radicamento in Germania, considerando il recente acquisto, nel luglio 2025, di un immobile a Torino e lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. Le censure difensive prospettavano una diversa lettura dei fatti e ipotesi sulla finalità dell’acquisto, non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Per le ragioni esposte in sintesi e in conclusione si deve ribadire che «l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere».
L’affidamento in prova al servizio sociale è eseguibile nello Stato UE di effettiva residenza del condannato che abbia attuato la decisione quadro, in quanto assimilabile a una sanzione che impone obblighi e prescrizioni.
Né, comunque, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale del testo normativo che, seppure non menzioni le misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando agli stessi un senso più ampio
La mancata menzione testuale delle misure alternative alla detenzione non esclude l’applicazione della disciplina sul reciproco riconoscimento, da interpretare secondo la portata più ampia degli istituti contemplati.
art. 1 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attuare nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea”.
La disciplina nazionale attua il reciproco riconoscimento e la sorveglianza nell’UE delle decisioni che impongono obblighi e prescrizioni, ambito nel quale la Corte riconduce l’affidamento in prova.
art. 2, lett. e), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
La nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile anche all'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.
La nozione autonoma e generale di sanzione sostitutiva comprende l’affidamento in prova, poiché questa misura comporta obblighi e prescrizioni.
art. 4 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d.lvo n. 38/2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata con riferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specifica elencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47, commi sesto e settimo, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La corrispondenza tra gli obblighi e le prescrizioni contemplati dall’art. 4 e quelli propri dell’affidamento in prova conferma che la misura rientra nell’ambito della disciplina di riconoscimento.
art. 8 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
L’art. 8, infatti, prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informi l'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e da questa comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione.
Dopo la comunicazione del riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione.
Massime di principio
- L’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in uno Stato dell’Unione europea che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI, perché la nozione di sanzione che impone obblighi e prescrizioni comprende anche tale misura alternativa.
- L’esecuzione all’estero dell’affidamento in prova presuppone l’effettiva residenza del condannato nello Stato richiesto; accertata la mancanza di tale radicamento, la misura può essere mantenuta sotto la vigilanza dell’autorità italiana.
- La valutazione di merito sull’effettiva residenza e sul radicamento nello Stato richiesto non è sindacabile in cassazione quando è sorretta da motivazione non illogica; non è consentito chiedere alla Corte una diversa lettura degli elementi fattuali.
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