Ordinanza n. 412/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione dell’attività produttiva per superamento dei limiti di immissione ed emissione acustica
Esito
Favorevole al resistente (comune e sindaco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995, con la quale era stata disposta la sospensione dell’attività produttiva a decorrere dal quinto giorno dalla notifica e fino alla documentata rimozione delle cause del superamento del limite differenziale di immissione acustica. L’ordinanza imponeva inoltre il deposito di una relazione fonometrica redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e dal regolamento acustico comunale. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e degli esiti della verificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che essa non fosse suscettibile di favorevole apprezzamento alla luce degli esiti della verificazione disposta nel giudizio. Dalla verificazione era emerso comunque il superamento dei limiti di emissione sonora, con conseguente impatto sulla vivibilità dell’area. Tali risultanze hanno escluso, nella fase cautelare, la sussistenza di un fumus sufficientemente favorevole alla sospensione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
la sospensione dell’attività produttiva ... fino alla dimostrazione documentata dell’avvenuta rimozione delle cause del superamento del limite differenziale di immissione acustica
La disposizione è richiamata quale base giuridica dell’ordinanza sindacale di sospensione dell’attività produttiva adottata in presenza di superamenti dei limiti acustici.
art. 4 DPCM 14/11/1997
limiti differenziali di immissione
I limiti differenziali di immissione sono indicati nell’ordinanza quale parametro tecnico da rispettare e sono rilevanti, secondo il TAR, in relazione agli esiti della verificazione sul superamento dei limiti acustici.
La domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dall’art. 55 c.p.a.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento repressivo o limitativo in materia di inquinamento acustico può essere respinta quando una verificazione tecnica abbia comunque confermato il superamento dei limiti di emissione sonora e il conseguente impatto sulla vivibilità dell’area.
- Le risultanze di una verificazione tecnica disposta nel giudizio possono costituire elemento decisivo per la valutazione del fumus boni iuris della domanda cautelare, soprattutto quando confermino i presupposti tecnici posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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