Cassazione Penale, Sentenza n. 35277/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 23/05/2023, che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata. L'impugnazione era stata depositata dall'interessato presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Ivrea, dove era detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarò l'impugnazione inammissibile ritenendo che l'atto doveva essere depositato presso il Magistrato di sorveglianza di Vercelli per la successiva trasmissione. Il ricorrente ha dedotto in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando tra l'altro l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che la trasmissione tramite l'amministrazione penitenziaria doveva considerarsi sanata e che l'atto depositato presso l'Ufficio Matricola produceva effetto come se fosse stato ricevuto dall'autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni e le istanze del detenuto ricevute dal direttore dell'istituto di custodia hanno efficacia immediata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. e, quindi, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 5/12/2023 che dichiarava l'impugnazione inammissibile è affetta da violazione di legge ed è stata annullata. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio che valuti l'ammissibilità e, se del caso, il merito, senza reiterare il vizio contestato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) che hanno consentito l'esame della questione di legittimità.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'irregolare trasmissione non poteva avvantaggiare il rifiuto di entrare nel merito quando l'atto era stato correttamente depositato presso l'Ufficio Matricola dal detenuto.
Interpretata nel senso che le dichiarazioni e le richieste del detenuto ricevute dal direttore dell'istituto di custodia hanno immediata efficacia come se fossero state direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria, e pertanto l'atto depositato in carcere va considerato valido ai fini della proposizione dell'impugnazione.
Riferimento alla procedura di trasmissione degli atti dal Magistrato di sorveglianza al Tribunale di sorveglianza; la Corte ha comunque ritenuto che il deposito da parte del detenuto presso l'istituto non poteva essere sanzionato con l'inammissibilità quando l'effetto giuridico del deposito è previsto dall'ordinamento.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, Rv. 258383
Precedente richiamato che afferma il principio per cui gli atti del detenuto ricevuti dal direttore dell'istituto hanno efficacia immediata quale se fossero ricevuti dall'autorità giudiziaria, principio applicato nel caso concreto.
Massime di principio
- La deposizione di un'impugnazione da parte del detenuto presso l'Ufficio Matricola o il direttore dell'istituto produce effetto immediato ai fini del procedimento, come se l'atto fosse stato ricevuto dall'autorità giudiziaria (art. 123 c.p.p.): eventuali mancate trasmissioni da parte dell'Amministrazione penitenziaria non devono automaticamente pregiudicare il diritto del detenuto all'impugnazione.
- Il giudice che riceve un'impugnazione apparentemente depositata nel luogo sbagliato deve verificare se il deposito dell'atto è avvenuto nelle forme previste per i detenuti; se sussiste l'efficacia del deposito, il giudice deve esaminare l'ammissibilità nel merito e non limitarsi a dichiarare inammissibile per vizi formali di trasmissione.
- Gli errori o le omissioni dell'Amministrazione penitenziaria nella trasmissione non devono gravare sul detenuto quando questi ha adempiuto al suo obbligo di depositare l'atto presso l'istituto; la giurisprudenza tende a sanare tali irregolarità per preservare il diritto di difesa.
- In situazioni analoghe è buona prassi per il detenuto ottenere e conservare prova del deposito presso l'Ufficio Matricola (ricevute, timbri, testimonianze) e, se possibile, sollecitare la trasmissione all'autorità competente tramite i canali amministrativi interni.
- Il Tribunale può comunque valutare altri profili di ammissibilità sostanziale/formale dell'impugnazione; l'annullamento per vizio di competenza/trasmissione non impone l'accoglimento automatico del merito, ma il riesame corretto della posizione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure relative alla violazione di norme processuali che incidono sull'efficacia della proposizione dell'atto (es. art. 568 e art. 123 c.p.p.) sono adeguate per ottenere l'annullamento quando il giudice di merito ha erroneamente escluso la ricezione valida dell'atto.
Testo integrale
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