Cassazione Penale, Sentenza n. 14517/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del Procuratore europeo delegato, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani (04/11/2024) che aveva ridotto il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di Papania Antonino e Rocca Angelo. Il sequestro originario era stato disposto anche per equivalente: nei confronti di Papania per euro 714.294,38 (profitto attribuito al reato di truffa aggravata ai danni dell'UE - art. 640-bis n.7, con in essa comprese somme riferite ad altri capi) e nei confronti di Rocca per euro 232.542,38 (profitto relativo a malversazione di erogazioni pubbliche - art. 316-bis). Il Tribunale del riesame aveva invece ridotto il sequestro ad euro 16.500,00 per Papania e ad euro 29.900,00 per Rocca. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 110 c.p. e art. 321 c.p.p.), sostenendo che non si sarebbe dovuto ridurre l'importo in presenza di un illecito arricchimento complessivo e che non era stato correttamente considerato il mancato addebito puntuale delle singole quote e i residui importi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni unite (informazione provvisoria del 26/09/2024), la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame: se il giudice del merito individua la quota di profitto concretamente ascrivibile al singolo concorrente, la confisca (e quindi il sequestro preventivo funzionale alla confisca) deve essere disposta nei suoi confronti limitatamente a tale misura; il criterio della ripartizione in parti uguali interviene solo quando la quota di arricchimento del singolo non può essere individuata. Poiché il Tribunale del riesame ha motivatamente determinato la quota riconducibile a ciascuno, la riduzione del sequestro è conforme al principio di diritto e non sussiste violazione di legge. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza impugnata è confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; applicata per valutare la responsabilità e la misura del profitto concretamente conseguito da ciascun concorrente.
Norma relativa alle misure cautelari reali (sequestro preventivo) e alla confisca per equivalente; è stata centrale nella valutazione della corretta misura del sequestro funzionale alla confisca.
Frode aggravata ai danni dell'Unione Europea: il profitto di tale reato è stato computato fra gli importi oggetto di sequestro nei confronti dell'indagato.
Malversazione di erogazioni pubbliche: l'importo erogato dalla Regione Sicilia ma impiegato per fini diversi è stato ritenuto profitto del reato e sottoposto a sequestro.
Principio delle Sezioni unite (informazione provvisoria 26/09/2024)
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito ed il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali
Se il giudice del merito determina la quota di arricchimento di ciascun concorrente, la confisca e il sequestro devono limitarsi a tali quote; solo quando la quota non è identificabile si procede ad una ripartizione paritaria.
Massime di principio
- In caso di concorso di più persone senza solidarietà passiva, la confisca (e il sequestro preventivo funzionale alla confisca) va limitata a quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito; non si applica automaticamente la solidarietà per la confisca.
- Il giudice del merito deve, quanto possibile, accertare e motivare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente; se ciò avviene, il sequestro può essere ridotto proporzionalmente.
- Solo quando non sia possibile individuare la quota di arricchimento del singolo il giudice può ricorrere al criterio della ripartizione in parti uguali.
- Il sequestro per equivalente non può eccedere l'ammontare del profitto accertato a carico del singolo; la misura deve rispettare il principio di proporzionalità e il risultato dell'accertamento nel contraddittorio.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se il provvedimento impugnato è conforme a principi di diritto consolidati (es. Sezioni unite) e non emergono violazioni di legge suscettibili di censura in sede di legittimità.
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