Sentenza del 29/04/2019 n. 75 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la classificazione catastale del complesso interportuale. La società aveva proposto la categoria E/1, con rendita catastale di € 174.021,00, sostenendo che uffici, magazzini, tettoie, carriponte e aree operative fossero tutti strettamente funzionali allo scambio, movimentazione, stoccaggio e trasporto intermodale delle merci, privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto all’interporto nel suo complesso. L’Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/8, con rendita di € 235.140,00, ritenendo che si trattasse di fabbricati destinati ad attività commerciale, uffici e deposito, alcuni dei quali autonomi e non riconducibili alla nozione catastale di stazione o infrastruttura di trasporto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la categoria catastale E/1. Il giudice ha ritenuto che l’intero compendio fosse essenziale al funzionamento dell’interporto e destinato a un servizio pubblico di trasporto e movimentazione delle merci. Magazzini, aree di deposito temporaneo, uffici operativi, tettoie e impianti connessi sono stati considerati privi di autonoma funzione e redditività rispetto all’interporto. L’Ufficio è stato condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, nonché il contributo unificato.
Norme richiamate
complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto
La norma definisce l’interporto come un complesso unitario di strutture e servizi, comprendente uno scalo ferroviario e collegamenti con altre infrastrutture di trasporto. Tale definizione ha consentito al giudice di considerare funzionali all’interporto anche magazzini, uffici operativi, aree di movimentazione e altre strutture complementari.
D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006, art. 2
nelle unità immobiliari censite nelle categorie da E/1 a E/9 non possono essere ricompresi immobili o porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad altri usi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale
La categoria E/1 è compatibile con immobili destinati a servizi di trasporto pubblico quando le singole componenti non abbiano autonomia funzionale e reddituale. Restano invece escluse le unità autonome, come bar, ristoranti, negozi, alberghi, abitazioni e foresterie.
Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2007
La circolare è stata utilizzata per individuare le strutture strettamente funzionali alle infrastrutture di trasporto, comprendendo non solo gli spazi direttamente destinati ai viaggiatori o al personale, ma anche magazzini, aree di deposito temporaneo, torri di controllo, officine e impianti funzionali al servizio.
Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006
L’Ufficio l’aveva richiamata per sostenere che la categoria E richiede caratteristiche di particolare singolarità. La decisione, tuttavia, ha ritenuto prevalente la concreta e necessaria strumentalità delle strutture rispetto all’attività interportuale.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016
Richiamata dall’Ufficio per le regole di compatibilità tra destinazioni d’uso e categorie catastali dei gruppi D ed E; il giudice ha comunque riconosciuto la prevalenza della funzione unitaria dell’interporto nel caso concreto.
Cassazione, sentenza n. 23608 del 15 settembre 2008
Secondo l’Ufficio, le categorie del gruppo E hanno carattere analitico e casistico e non possono essere estese a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. La sentenza in esame ha distinto il caso concreto, fondato sulla stretta strumentalità delle strutture all’interporto.
Cassazione, sentenza n. 9068 del 18 aprile 2014
La mera natura pubblica del proprietario o la collocazione dell’immobile in una zona portuale non sono sufficienti per ottenere la categoria E/1. Occorre verificare concretamente la destinazione e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale.
Cassazione, sentenza n. 20028/2015
La decisione è stata richiamata quale conferma dell’orientamento favorevole alla categoria E/1 per immobili funzionalmente integrati in infrastrutture di trasporto.
Massime di principio
- La categoria E/1 non deriva automaticamente dalla natura pubblica del proprietario, dalla qualificazione dell’attività come servizio pubblico o dalla semplice ubicazione in area portuale o interportuale.
- Per ottenere la categoria E/1 occorre dimostrare che l’immobile sia strettamente e indispensabilmente funzionale all’infrastruttura di trasporto e che non possieda autonomia funzionale e reddituale rispetto al complesso.
- In un interporto possono rientrare in E/1 anche magazzini, aree di deposito temporaneo, uffici operativi, tettoie, carriponte e altre strutture necessarie alla movimentazione e allo scambio intermodale delle merci, se considerate parte integrante del servizio.
- Le unità con attività autonomamente remunerative o separabili, come negozi, bar, ristoranti, alberghi, abitazioni, foresterie e uffici indipendenti dati in locazione, tendono invece a essere escluse dalla categoria E/1 e possono richiedere un autonomo classamento.
- La valutazione deve essere concreta e basata sulla funzione effettiva degli immobili, sulla loro organizzazione unitaria, sull’eventuale separabilità e sulla presenza di redditività autonoma, non soltanto sulla denominazione catastale o sulla destinazione dichiarata nel Docfa.
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