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Sentenza

Sentenza del 29/04/2019 n. 74 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, contestando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, sanzioni e interessi, nonché il recupero di perdite fiscali ritenute indebitamente utilizzate. I ricorsi introduttivi erano stati notificati all'Ufficio tramite PEC il 6 maggio 2014. La questione preliminare riguardava la validità di tale modalità di notificazione, che all'epoca non era ancora prevista per i ricorsi tributari nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettato l'appello principale della società. Ha qualificato le notificazioni via PEC dei ricorsi come inesistenti, e non semplicemente nulle, poiché eseguite con una modalità non consentita dalla normativa vigente ratione temporis. Di conseguenza, le notificazioni erano insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e i ricorsi di primo grado sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza di primo grado è stata confermata, seppure con diversa motivazione, senza esaminare le contestazioni di merito sugli avvisi di accertamento. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. Non è stata applicata la sanzione per lite temeraria.

Norme richiamate

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 2

    Gli atti e i provvedimenti del processo tributario possono essere formati, trasmessi, comunicati, notificati e depositati con modalità informatiche secondo il regolamento.

    La disciplina telematica era applicabile solo secondo le modalità e nei territori individuati dai successivi decreti attuativi; non autorizzava automaticamente la notificazione via PEC di tutti gli atti processuali in ogni regione.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 20

    Le disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine previsto dalla norma, presso le Commissioni tributarie individuate dai relativi decreti.

    L'efficacia del processo tributario telematico era subordinata all'individuazione della specifica Commissione tributaria e all'entrata in vigore territoriale della disciplina.

  • D.M. 4 agosto 2015, art. 16

    Le disposizioni indicate nelle specifiche tecniche si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 1 dicembre 2015 esclusivamente presso le Commissioni tributarie di Umbria e Toscana.

    Nel periodo considerato l'operatività del processo tributario telematico era limitata alle regioni espressamente indicate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.

    La norma ha consentito le notificazioni telematiche solo nel rispetto del regolamento e dei decreti attuativi, con efficacia progressiva e territorialmente delimitata.

  • Codice di procedura civile, art. 137

    All'epoca dei fatti, la notificazione tramite ufficiale giudiziario costituiva una delle modalità ordinarie ammesse per i ricorsi tributari.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non è stata ritenuta applicabile, poiché la notificazione via PEC è stata qualificata come inesistente e non come mera nullità.

  • Codice di procedura civile, art. 96 e D.Lgs. 546/1992, art. 15

    La richiesta dell'Ufficio di condanna per lite temeraria è stata respinta, poiché la controversia è stata definita per ragioni processuali e di diritto, senza accertare un comportamento abusivo o colposamente temerario della società.

Massime di principio

  • La validità di una notificazione telematica nel processo tributario deve essere verificata in base alla disciplina vigente alla data della notificazione, al tipo di atto e alla Commissione tributaria territorialmente competente.
  • Prima della piena entrata in vigore del processo tributario telematico nella specifica regione, la notificazione via PEC di un ricorso tributario può essere considerata inesistente e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è sufficiente che l'Ufficio abbia ricevuto l'atto o si sia costituito in giudizio: se la modalità di notificazione era radicalmente estranea a quelle consentite, il raggiungimento dello scopo non sana il vizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio della notificazione, il giudice non esamina le contestazioni relative alla fondatezza dell'accertamento, alla motivazione degli avvisi o alle imposte richieste.
  • Per evitare decadenze, occorre utilizzare una modalità di notificazione espressamente prevista dalla normativa applicabile nel momento e nel luogo interessati, oppure verificare l'effettiva operatività del processo telematico presso l'ufficio giudiziario competente.

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