Sentenza del 29/04/2019 n. 2570 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento notificato a persona diversa dal destinatario- obbligo della successiva comunicazione tramite lettera raccomandata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto era stato consegnato al portiere ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e che, non essendo stato ricevuto personalmente dal destinatario, avrebbe dovuto essere seguito dalla comunicazione di avvenuta notifica (CAN) mediante lettera raccomandata. La questione riguardava quindi l'efficacia della notifica e la prova dell'adempimento dell'obbligo di inviare tale comunicazione successiva.
La decisione
La notifica è stata ritenuta valida, poiché dagli atti risultava la prova dell'avvenuto invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) successivamente alla consegna dell'avviso al portiere. La consegna a persona diversa dal destinatario, quando effettuata secondo le modalità previste dall'art. 139 c.p.c., non determina da sola l'invalidità della notifica: è però necessario che sia rispettato anche l'obbligo della successiva comunicazione informativa al destinatario.
Norme richiamate
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
La notifica può essere eseguita, in assenza del destinatario, mediante consegna a soggetti abilitati, tra cui il portiere, purché siano rispettate le condizioni e le formalità previste dalla norma.
Comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
Quando l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la successiva comunicazione mediante raccomandata serve a informare il destinatario dell'avvenuta notificazione. La prova dell'invio della CAN consente di ritenere perfezionata e valida la procedura notificatoria.
Massime di principio
- La consegna dell'atto al portiere non rende automaticamente invalida la notifica, se è stata effettuata nel rispetto dell'art. 139 c.p.c.
- Quando l'atto non è consegnato personalmente al destinatario, occorre verificare anche l'invio della successiva comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
- In caso di contestazione, l'amministrazione deve poter dimostrare non solo la consegna dell'atto, ma anche l'avvenuto invio della CAN.
- La prova documentale dell'invio della raccomandata informativa può essere sufficiente ai fini della validità della notifica, anche se il destinatario non dimostra di averla effettivamente ricevuta.
- Per valutare una notifica analoga è necessario controllare la relata di notifica, il soggetto che ha ricevuto l'atto, la corretta applicazione dell'art. 139 c.p.c. e la documentazione relativa alla CAN.
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