Sentenza del 29/04/2019 n. 2592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Pendenza processo - mancata sospensione dell'efficacia esecutiva - escussione del credito - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata ritenuta infondata. La mera pendenza del giudizio di accertamento non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del titolo né impedisce all'Agente della Riscossione di procedere al recupero. In mancanza di uno specifico provvedimento di sospensione, è legittima l'escussione del credito derivante dall'iscrizione a ruolo delle somme provvisoriamente dovute.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva che la pendenza del giudizio volto ad accertare la legittimità della pretesa tributaria impedisse all'Agente della Riscossione di procedere al recupero delle somme. La controversia riguardava quindi la possibilità di riscuotere gli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio, in assenza di un provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. n. 602/1973
iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo provvisorio
La norma consente l'iscrizione a ruolo e la riscossione provvisoria di determinate somme tributarie durante la pendenza del giudizio, senza che ciò richieda la definizione definitiva della controversia.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso tributario non sospende automaticamente la riscossione né l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
- Per impedire il recupero delle somme occorre ottenere uno specifico provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva o della riscossione.
- L'Agente della Riscossione può procedere all'escussione delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio quando il titolo esattoriale non sia stato sospeso.
- La pendenza del giudizio incide sulla definitività della pretesa, ma non impedisce necessariamente gli atti di riscossione previsti dalla legge.
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