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Sentenza

Sentenza del 29/04/2019 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Deduzione costi black list: la prova spetta al contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 2004, la deducibilità di costi per euro 986.908 relativi a operazioni con una società di Hong Kong, qualificata come residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, sostenendo che il contribuente non avesse fornito la prova richiesta dall'art. 110, commi 10 e 11, del TUIR. Contestava inoltre maggiori ricavi non contabilizzati per euro 686.647,84, ricostruiti indirettamente sulla base delle quantità di materie prime acquistate, delle percentuali di umidità e dei prezzi medi di vendita. La società sosteneva di avere dimostrato sia l'effettività dell'attività commerciale del fornitore estero e del trasporto, sia l'interesse economico dell'operazione, nonché l'inattendibilità della ricostruzione dei ricavi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto sufficiente, valutata complessivamente, la documentazione prodotta per dimostrare l'effettività dell'attività commerciale della società estera, anche considerando l'esistenza di uffici, dipendenti, recapiti, clienti ed esperienza nel settore, nonché l'effettiva esecuzione del trasporto. Ha inoltre ritenuto dimostrato l'interesse economico, poiché la brucite era reperibile in Cina e il trasporto diretto al porto di Ancona risultava economicamente razionale. Quanto ai maggiori ricavi, la ricostruzione dell'Ufficio è stata giudicata non completamente attendibile, soprattutto per l'utilizzo di una percentuale presunta di umidità per il carbonato di calcio, priva di un adeguato riscontro concreto. Le presunzioni dell'Amministrazione non erano sufficienti, in assenza di ulteriori irregolarità contabili, a provare i ricavi occultati. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 10, del TUIR

    i costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione

    La norma introduce una limitazione alla deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, salvo il superamento delle condizioni probatorie previste dal comma 11.

  • Art. 110, comma 11, del TUIR

    il contribuente fornisca la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione

    L'onere della prova grava sul contribuente, ma può essere assolto dimostrando alternativamente l'effettività dell'attività commerciale estera oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione della specifica operazione. La prova può risultare da una valutazione complessiva di documenti e presunzioni.

  • Art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione alla possibilità di definire la controversia mediante conciliazione giudiziale; nel caso concreto non risulta che la conciliazione abbia definito il giudizio.

Massime di principio

  • Nei rapporti con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve predisporre e conservare una documentazione concreta e coerente, idonea a dimostrare alternativamente l'effettiva attività commerciale del fornitore oppure l'interesse economico e la concreta esecuzione dell'operazione.
  • La prova dell'attività commerciale estera non richiede necessariamente la produzione di ogni documento societario o contabile del fornitore: possono essere sufficienti, se valutati nel loro insieme, elementi come sede operativa, dipendenti, recapiti, clienti, specializzazione, esperienza e documentazione dell'effettiva prestazione.
  • L'effettivo interesse economico non coincide necessariamente con la dimostrazione del prezzo più basso: può derivare dalla reperibilità della merce, dalla specializzazione del fornitore, dall'affidabilità, dalla logistica e dalla convenienza complessiva dell'operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi, ma le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. Metodi fondati su percentuali medie o dati astratti, soprattutto quando incidono su grandi quantità di prodotto, possono essere insufficienti se non supportati da ulteriori elementi.
  • Quando il contribuente contrappone alle stime dell'Ufficio misurazioni tecniche, analisi concrete e documentazione di produzione, il giudice deve confrontare l'attendibilità dei diversi metodi, non limitarsi a privilegiare automaticamente la ricostruzione fiscale.
  • L'effettività del trasporto o della prestazione non dimostra da sola ogni requisito richiesto, ma può costituire un elemento decisivo se collegata a una spiegazione economica plausibile e documentata dell'operazione.

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