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Sentenza

Sentenza del 29/04/2019 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La notifica dell'atto di riscossione ad uno solo dei condebitori impedisce la decadenza dell'agente dal diritto alla riscossione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRAP 2004, pari a euro 297,83, sostenendo che fosse stata notificata tardivamente nel 2011, oltre il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, con conseguente decadenza dell'agente della riscossione. Equitalia ha sostenuto che la cartella era stata tempestivamente notificata alla società debitrice nel 2005 e che tale notifica, oltre all'insinuazione al passivo del fallimento, impediva la decadenza anche nei confronti della socia accomandataria coobbligata, alla quale la cartella era stata notificata successivamente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di Equitalia e ha riformato la decisione della CTP di Ancona, ritenendo valida la cartella. Ha affermato che, nei rapporti con i coobbligati solidali, la notifica dell'atto a uno solo di essi produce pienamente i propri effetti nei suoi confronti e conserva il diritto dell'Amministrazione alla riscossione anche verso gli altri coobbligati. Pertanto, la notifica tempestiva alla società ha impedito la decadenza dell'agente, mentre la successiva notifica alla socia non ha comportato una lesione del suo diritto di difesa. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 250,00.

Norme richiamate

  • Art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve essere notificata "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato" entro il termine previsto, a pena di decadenza.

    La formulazione disgiuntiva della norma consente di ritenere sufficiente, ai fini della conservazione del diritto alla riscossione, la notifica tempestiva a uno dei debitori solidali. La notifica tardiva o invalida agli altri coobbligati non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, purché l'atto sia stato validamente notificato almeno a uno di essi.

  • Art. 1310, comma 1, Codice civile

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.

    La giurisprudenza tributaria richiamata ha esteso il principio della solidarietà anche alla conservazione dei termini decadenziali propri della riscossione, nonostante la disposizione riguardi testualmente la prescrizione.

  • Art. 2964 Codice civile

    Quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.

    La regola generale esclude l'applicazione automatica dei meccanismi interruttivi della prescrizione alla decadenza. Tuttavia, la sentenza ritiene prevalente, in materia tributaria, la disciplina speciale e la particolare struttura della solidarietà tra coobbligati.

  • Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    È stato invocato da Equitalia per contestare la motivazione estremamente sintetica della sentenza di primo grado. La Commissione, pur riconoscendo la concisione della motivazione, non ha ritenuto necessario rimettere la causa al primo giudice.

  • Art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    È stato richiamato come esempio di disciplina tributaria speciale che ammette effetti conservativi o interruttivi anche in relazione a termini decadenziali, rafforzando l'interpretazione adottata per la riscossione.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, la notifica tempestiva dell'atto a uno dei debitori può impedire la decadenza dell'Amministrazione o dell'agente della riscossione anche nei confronti degli altri coobbligati.
  • La mancata o tardiva notifica al singolo coobbligato non rende necessariamente inesigibile il credito: impedisce però che nei suoi confronti si producano gli effetti lesivi collegati alla notifica, come il decorso dei termini per impugnare l'atto.
  • La validità della riscossione deve essere valutata separatamente per ciascun coobbligato: l'atto può essere efficace verso il debitore notificato e conservare il diritto dell'Amministrazione verso gli altri, ai quali dovrà comunque essere notificato un atto valido.
  • In presenza di una società di persone fallita, il previo tentativo di soddisfacimento sul patrimonio sociale e l'insinuazione al passivo possono rafforzare la legittimità della successiva riscossione nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
  • La disciplina tributaria speciale può derogare ai principi civilistici generali sulla non interruzione della decadenza; pertanto, occorre verificare la norma fiscale applicabile e la giurisprudenza relativa allo specifico tributo e periodo d'imposta.
  • La notifica alla società prima della cessazione della qualità di socio può essere rilevante per dimostrare che il coobbligato era ancora inserito nel rapporto societario quando la pretesa era stata portata a conoscenza del debitore principale.

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