Cassazione Penale, Sentenza n. 7804/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, contestando la violazione/erronea applicazione delle norme sulle misure cautelari. Denunciano, in particolare, mancato apprezzamento della loro corretta osservanza degli arresti domiciliari, età giovanissima (Ennaour), condizioni psichiche documentate (Feltrin), carattere occasionale e non reiterabile dei fatti (reati commessi durante una manifestazione) e mancato esame delle alternative meno afflittive (es. braccialetto elettronico per Esposito). Inoltre, per Hajjoub il ricorso è stato proposto personalmente senza i requisiti formali richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Hajjoub l'inammissibilità è originaria per mancanza di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge 23/6/2017 n.103). Per gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi di motivazione o illogicità evidenti nell'ordinanza del Tribunale del Riesame: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la gravità del quadro cautelare con riferimento ai precedenti, alle pendenze e alla persistenza di attitudine delinquenziale, giustificando l'esclusione di misure meno afflittive. La Corte ha inoltre sottolineato il limite della giurisdizione di legittimità a non riesaminare i fatti e la valutazione probatoria compiuta in sede di merito. Sono state imposte le spese processuali e condannati i ricorrenti a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
articoli 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23/06/2017 n.103)
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di tale difensore comporta inammissibilità originaria del ricorso
Termine entro il quale devono essere depositati atti rilevanti per la proposizione del ricorso (la memoria tardiva non sana vizi formali o di tempestività)
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di esecuzione del provvedimento della Corte (formalità successive alla decisione)
Principio giurisprudenziale sulla funzione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non riesamina gli elementi fattuali o la valutazione del "peso" degli indizi compiuta dai giudici di merito; il controllo è circoscritto alla verificazione della motivazione dell'atto impugnato (presenza di ragioni giuridicamente significative e assenza di illogicità evidenti)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei procedimenti cautelari, verifica soltanto la regolarità e la congruità della motivazione del giudice di merito; non sindaca nuovamente la valutazione probatoria né i riscontri fattuali che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare
- Un ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte è inammissibile: è obbligatoria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione
- La tempestività e la forma degli atti sono decisive: memorie depositate oltre i termini di legge non sanano difetti procedurali e possono essere irrilevanti ai fini della riforma della misura
- Le condizioni personali (giovane età, buona condotta durante arresti domiciliari, problemi di salute mentale) devono essere adeguatamente documentate e rappresentate al giudice di merito: mere allegazioni generiche o non proposte nei termini rilevanti difficilmente alterano la prognosi cautelare
- L'esistenza di precedenti penali e di pendenze per reati analoghi costituisce elemento probatorio significativo per ritenere la pericolosità e l'inaffidabilità e può giustificare l'esclusione delle misure meno afflittive
- La richiesta di misure alternative (es. braccialetto elettronico) richiede uno specifico esame motivato da parte del giudice di merito; in assenza di tale esame, la Cassazione non sostituisce la valutazione del giudice di merito
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