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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7804/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, contestando la violazione/erronea applicazione delle norme sulle misure cautelari. Denunciano, in particolare, mancato apprezzamento della loro corretta osservanza degli arresti domiciliari, età giovanissima (Ennaour), condizioni psichiche documentate (Feltrin), carattere occasionale e non reiterabile dei fatti (reati commessi durante una manifestazione) e mancato esame delle alternative meno afflittive (es. braccialetto elettronico per Esposito). Inoltre, per Hajjoub il ricorso è stato proposto personalmente senza i requisiti formali richiesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Hajjoub l'inammissibilità è originaria per mancanza di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge 23/6/2017 n.103). Per gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi di motivazione o illogicità evidenti nell'ordinanza del Tribunale del Riesame: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la gravità del quadro cautelare con riferimento ai precedenti, alle pendenze e alla persistenza di attitudine delinquenziale, giustificando l'esclusione di misure meno afflittive. La Corte ha inoltre sottolineato il limite della giurisdizione di legittimità a non riesaminare i fatti e la valutazione probatoria compiuta in sede di merito. Sono state imposte le spese processuali e condannati i ricorrenti a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articoli 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23/06/2017 n.103)

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di tale difensore comporta inammissibilità originaria del ricorso

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Termine entro il quale devono essere depositati atti rilevanti per la proposizione del ricorso (la memoria tardiva non sana vizi formali o di tempestività)

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di esecuzione del provvedimento della Corte (formalità successive alla decisione)

  • Principio giurisprudenziale sulla funzione della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione non riesamina gli elementi fattuali o la valutazione del "peso" degli indizi compiuta dai giudici di merito; il controllo è circoscritto alla verificazione della motivazione dell'atto impugnato (presenza di ragioni giuridicamente significative e assenza di illogicità evidenti)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei procedimenti cautelari, verifica soltanto la regolarità e la congruità della motivazione del giudice di merito; non sindaca nuovamente la valutazione probatoria né i riscontri fattuali che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare
  • Un ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte è inammissibile: è obbligatoria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione
  • La tempestività e la forma degli atti sono decisive: memorie depositate oltre i termini di legge non sanano difetti procedurali e possono essere irrilevanti ai fini della riforma della misura
  • Le condizioni personali (giovane età, buona condotta durante arresti domiciliari, problemi di salute mentale) devono essere adeguatamente documentate e rappresentate al giudice di merito: mere allegazioni generiche o non proposte nei termini rilevanti difficilmente alterano la prognosi cautelare
  • L'esistenza di precedenti penali e di pendenze per reati analoghi costituisce elemento probatorio significativo per ritenere la pericolosità e l'inaffidabilità e può giustificare l'esclusione delle misure meno afflittive
  • La richiesta di misure alternative (es. braccialetto elettronico) richiede uno specifico esame motivato da parte del giudice di merito; in assenza di tale esame, la Cassazione non sostituisce la valutazione del giudice di merito

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