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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art.95 d.P.R. 30/05/2002 n.115 per aver omesso di dichiarare, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 23/08/2016, un'eccedenza di reddito pari a euro 15.486,83 (avendo indicato euro 3.769,94 anziché il reddit o effettivo di euro 19.256,77 relativo al 2015). Il ricorso in Cassazione contestava: a) la valutazione della Corte territoriale circa l'anno di riferimento del reddito (sostenendo che si sarebbe dovuto fare riferimento al 2014), con conseguente asserita inidoneità penale della falsità; b) il travisamento della prova sul piano soggettivo (affermazione che l'errore fosse un mero lapsus, supportato da attestazione ISEE con diverso importo); c) la mancata decisione sulla richiesta di esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p.; d) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche/ex art.62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha confermato la responsabilità per la falsità relativa al reddito del 2015 (la dichiarazione falsa anche se parziale integra il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002), ha ritenuto aspecifico il motivo sulla prova soggettiva e ha considerato inammissibile la censura sul riferimento normativo; ha altresì escluso l'applicazione automatica delle attenuanti generiche sulla base della discrepanza tra reddito dichiarato e reddito accertato. Tuttavia la Corte ha accolto un motivo procedurale: la Corte territoriale aveva omesso di decidere sulla richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art.131-bis c.p.; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale punto e la questione dovrà essere riesaminata dal giudice competente. In sostanza la condanna e le statuizioni principali sono confermate, con annullamento parziale per omissione di decisione su art.131-bis.

Norme richiamate

  • art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni sostitutive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la falsità anche parziale dei dati reddituali rileva penalmente indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il beneficio.

  • art.76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Stabilisce l'obbligo di indicare il reddito risultante dall'"ultima dichiarazione"; la giurisprudenza interpreta tale termine come l'annualità per la quale sia maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza, evitando scelte arbitrarie del reddito da dichiarare.

  • art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002

    Prevede l'attestazione del reddito complessivo sulla base dell'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF quale elemento essenziale dell'istanza di ammissione.

  • art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme procedurali che disciplinano i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali parametri e, se aspecifici o reiterativi, li ha dichiarati inammissibili o infondati.

  • art.131-bis cod. pen.

    Istituto che prevede l'esclusione della punibilità per i fatti di particolare tenuità; la mancata pronuncia del giudice su una richiesta fondata su tale istituto comporta vizio di omessa decisione e legittima annullamento limitato per rinnovata valutazione.

  • art.62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti per fatti di particolare tenuità o per altre ragioni di speciale tenerezza: la loro applicazione richiede motivazione specifica; la Corte di merito ha ritenuto non sussistenti indici tali da applicarle nel caso concreto.

  • art.619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori di diritto che non incidono sul dispositivo: utilizzato per correggere un'affermazione errata in diritto contenuta nella sentenza impugnata senza mutare il decisum principale.

  • art.47 cod. pen.

    Disciplina l'errore sulla legge penale e chiarisce che l'errore su norme estranee alla legge penale non necessariamente scusa; la Corte ha ritenuto che l'errore del ricorrente riguardasse la norma integratrice del precetto penale e non fosse scusante.

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione, anche se parziale, nei moduli per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002: non è necessario che la falsità abbia effettivamente indotto l'ammissione al beneficio.
  • Per individuare il reddito di riferimento ai fini dell'istanza va considerata l'"ultima dichiarazione" intesa come l'annualità per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito; contestazioni formali sull'anno di riferimento non escludono automaticamente la rilevanza penale della falsità.
  • Un errore sul contenuto di norme integratrici della fattispecie penale (es. quale dichiarazione reddituale occorra indicare) è generalmente qualificato come errore sulla legge penale e non è di per sé scusante.
  • Le censure generiche e aspecifiche sulla motivazione o sull'elemento soggettivo rischiano l'inammissibilità: è necessario indicare con precisione come la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La mancata decisione del giudice su richieste rilevanti (es. esclusione della punibilità ex art.131-bis) costituisce vizio formale che può determinare annullamento limitato e rinvio al giudice di merito per nuova motivazione.
  • La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica; tuttavia un significativo scarto tra reddito dichiarato e reddito accertato è elemento idoneo a sostenere il diniego di benefici attenuanti.

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