Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art.95 d.P.R. 30/05/2002 n.115 per aver omesso di dichiarare, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 23/08/2016, un'eccedenza di reddito pari a euro 15.486,83 (avendo indicato euro 3.769,94 anziché il reddit o effettivo di euro 19.256,77 relativo al 2015). Il ricorso in Cassazione contestava: a) la valutazione della Corte territoriale circa l'anno di riferimento del reddito (sostenendo che si sarebbe dovuto fare riferimento al 2014), con conseguente asserita inidoneità penale della falsità; b) il travisamento della prova sul piano soggettivo (affermazione che l'errore fosse un mero lapsus, supportato da attestazione ISEE con diverso importo); c) la mancata decisione sulla richiesta di esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p.; d) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche/ex art.62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha confermato la responsabilità per la falsità relativa al reddito del 2015 (la dichiarazione falsa anche se parziale integra il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002), ha ritenuto aspecifico il motivo sulla prova soggettiva e ha considerato inammissibile la censura sul riferimento normativo; ha altresì escluso l'applicazione automatica delle attenuanti generiche sulla base della discrepanza tra reddito dichiarato e reddito accertato. Tuttavia la Corte ha accolto un motivo procedurale: la Corte territoriale aveva omesso di decidere sulla richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art.131-bis c.p.; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale punto e la questione dovrà essere riesaminata dal giudice competente. In sostanza la condanna e le statuizioni principali sono confermate, con annullamento parziale per omissione di decisione su art.131-bis.
Norme richiamate
art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni sostitutive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la falsità anche parziale dei dati reddituali rileva penalmente indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il beneficio.
art.76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Stabilisce l'obbligo di indicare il reddito risultante dall'"ultima dichiarazione"; la giurisprudenza interpreta tale termine come l'annualità per la quale sia maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza, evitando scelte arbitrarie del reddito da dichiarare.
art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002
Prevede l'attestazione del reddito complessivo sulla base dell'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF quale elemento essenziale dell'istanza di ammissione.
art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme procedurali che disciplinano i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali parametri e, se aspecifici o reiterativi, li ha dichiarati inammissibili o infondati.
art.131-bis cod. pen.
Istituto che prevede l'esclusione della punibilità per i fatti di particolare tenuità; la mancata pronuncia del giudice su una richiesta fondata su tale istituto comporta vizio di omessa decisione e legittima annullamento limitato per rinnovata valutazione.
art.62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti per fatti di particolare tenuità o per altre ragioni di speciale tenerezza: la loro applicazione richiede motivazione specifica; la Corte di merito ha ritenuto non sussistenti indici tali da applicarle nel caso concreto.
art.619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori di diritto che non incidono sul dispositivo: utilizzato per correggere un'affermazione errata in diritto contenuta nella sentenza impugnata senza mutare il decisum principale.
art.47 cod. pen.
Disciplina l'errore sulla legge penale e chiarisce che l'errore su norme estranee alla legge penale non necessariamente scusa; la Corte ha ritenuto che l'errore del ricorrente riguardasse la norma integratrice del precetto penale e non fosse scusante.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione, anche se parziale, nei moduli per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002: non è necessario che la falsità abbia effettivamente indotto l'ammissione al beneficio.
- Per individuare il reddito di riferimento ai fini dell'istanza va considerata l'"ultima dichiarazione" intesa come l'annualità per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito; contestazioni formali sull'anno di riferimento non escludono automaticamente la rilevanza penale della falsità.
- Un errore sul contenuto di norme integratrici della fattispecie penale (es. quale dichiarazione reddituale occorra indicare) è generalmente qualificato come errore sulla legge penale e non è di per sé scusante.
- Le censure generiche e aspecifiche sulla motivazione o sull'elemento soggettivo rischiano l'inammissibilità: è necessario indicare con precisione come la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- La mancata decisione del giudice su richieste rilevanti (es. esclusione della punibilità ex art.131-bis) costituisce vizio formale che può determinare annullamento limitato e rinvio al giudice di merito per nuova motivazione.
- La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica; tuttavia un significativo scarto tra reddito dichiarato e reddito accertato è elemento idoneo a sostenere il diniego di benefici attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16096/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16099/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16104/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16106/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →