Cassazione Civile, Sentenza n. 17721/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto del reclamo avverso la declaratoria di improcedibilità del concordato minore per mancato versamento del fondo spese (somma di €5.000) nel termine perentorio fissato dal giudice delegato; il ricorrente chiedeva prosecuzione della procedura, in subordine riduzione del fondo e rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ritenendo che il provvedimento impugnato (rigetto del reclamo avverso la declaratoria di improcedibilità) difetta di decisorietà e dunque non è ricorribile in cassazione. Inoltre ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del commissario giudiziale come destinatario dell'impugnazione. Tuttavia, formulate ai sensi dell'art. 363 c.p.c. importanti regole di diritto: il giudice può prescrivere il deposito di un fondo spese nel concordato minore quando è stato nominato il commissario in sostituzione dell'OCC, ma la mancata costituzione del fondo o il mancato rispetto del termine fissato non costituiscono automaticamente causa di inammissibilità o improcedibilità della domanda (né automatica revoca del decreto di apertura); resta salva la facoltà del giudice di valutare la fattibilità del piano anche alla luce della mancata costituzione del fondo e di assumere i provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti aventi carattere decisorio che decidono diritti soggettivi nel contraddittorio; i provvedimenti di improcedibilità/inammissibilità che non hanno tale decisorietà non sono ricorribili.
Usato come fondamento per la formulazione di principi di diritto nell'interesse della legge nonostante l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale potere per chiarire l'interpretazione applicabile al concordato minore.
per quanto non previsto nella presente sezione
Prevede il rinvio, per quanto compatibile, alle disposizioni sul concordato preventivo; la Corte precisa che tale rinvio non implica un'automatica importazione di tutte le sanzioni del concordato preventivo nel concordato minore e richiede verifica della compatibilità.
art. 47, comma 2, lett. d) c.c.i.i.
somma ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale
Norma del concordato preventivo che disciplina il fondo spese con termine perentorio; la Corte rileva che questa disciplina è agganciata all'istituto del concordato "con riserva" ed è pertanto non automaticamente trasferibile al concordato minore senza valutazione di compatibilità.
Nel concordato preventivo il mancato deposito del fondo entro il termine perentorio può comportare la revoca dell'apertura; la Corte nega l'automatica applicazione di questa sanzione al concordato minore per incompatibilità sistematica e per la presenza di una specifica disciplina dell'inammissibilità nel concordato minore.
Elenca specifiche cause di inammissibilità del concordato minore; la Corte sottolinea che il legislatore ha volutamente distinto e non inserito il mancato deposito del fondo spese tra le cause di inammissibilità.
Disciplina il decreto di apertura del concordato minore; la Corte osserva che il decreto del concordato minore è abbastanza dettagliato e non pare che il legislatore abbia voluto richiamare automaticamente il termine perentorio del concordato preventivo.
art. 76, comma 2, lett. e) c.c.i.i.
l'indicazione presumibile dei costi della procedura
L'OCC deve indicare i costi prevedibili nella relazione; la Corte ritiene che il giudice possa sindacare tale indicazione in fase di ammissibilità e, se necessario, richiedere integrazioni o un termine per adeguare il piano.
Norma che regola l'omologazione e la valutazione di fattibilità del piano; la Corte segnala che la valutazione della capacità del debitore di sostenere i costi rientra nella verifica di fattibilità ex art. 80.
Prevede la revoca dell'omologazione in caso di frode o inattuabilità del piano; la Corte ricorda che esistono strumenti specifici nel concordato minore per affrontare frodi e inattuabilità, nonché la possibile revoca in fase di esecuzione.
Regola la liquidazione del compenso dell'OCC/commissario, condizionandola all'esecuzione del piano; la Corte lo cita per affermare che il compenso dell'organo concorsuale è già tutelato e non giustifica oneri di accesso eccessivi.
d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136
Modifica che ha ridotto alcuni compiti dell'OCC/commissario (es. abrogazione dell'obbligo di segnalare fatti rilevanti ai fini della revoca dell'omologazione), utilizzata per sottolineare la minore estensione dei compiti nel concordato minore.
Rimando alla precedente disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento; la Corte richiama principi precedenti secondo cui non è consentito imporre, in assenza di norma, il deposito preventivo di somme a pena di inammissibilità.
art. 12 preleggi
Richiamato come principio generale sull'analogia; la Corte distingue tra il rinvio operativo previsto dall'art. 74 c.c.i.i. e la generica analogia legis, sottolineando che l'applicazione di norme richiede verifica di compatibilità e non automatica estensione.
art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU citata)
Richiamato per il principio di accesso a un tribunale; la Corte usa il riferimento alla CEDU per argomentare che non va creato un ostacolo di fatto all'accesso alla procedura mediante imposizioni non previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel concordato minore il giudice può prescrivere il deposito di un fondo spese quando è nominato il commissario in sostituzione dell'OCC, ma la mancata costituzione del fondo non determina automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda.
- I provvedimenti che non decidono diritti soggettivi nel contraddittorio (es. declaratorie di inammissibilità o improcedibilità) non hanno carattere decisorio e, quindi, in genere non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- L'applicazione delle norme del concordato preventivo al concordato minore è possibile solo se esiste effettiva lacuna normativa e le norme importate risultano compatibili con la specifica disciplina e ratio del concordato minore (art. 74, comma 4 c.c.i.i.).
- La valutazione della congruità dei costi della procedura e della fattibilità del piano resta in capo al giudice in sede di ammissibilità e omologazione: il giudice può invitare il debitore a integrare il piano o a fornire chiarimenti e può valutare la mancata costituzione del fondo come indizio della non fattibilità.
- La legittimazione passiva va valutata con attenzione: nei casi di contestazione su revoca/liquidazione le parti da intimare possono essere i creditori o altri soggetti titolati, non necessariamente il commissario giudiziale nominato.
- Gli oneri economici imposti come condizione d'accesso alla procedura non previsti espressamente dalla legge rischiano di comprimere il diritto di accesso agli strumenti di composizione della crisi e devono essere giustificati da chi li applica.
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