Sentenza n. 1537/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 474/2024, pubblicata in data 03/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 474/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 474/2024, deducendo la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni passate in giudicato. La sentenza risulta passata in giudicato secondo attestazione di cancelleria del 19 dicembre 2026 ed è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, pur costituito secondo l'epigrafe, non si è costituito in giudizio secondo la parte motiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato; distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e predisporre, per il caso di ulteriore inadempimento, un intervento sostitutivo.
Massime di principio
- Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo, su istanza della parte, qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
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