Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un sollecito di pagamento e messa in mora relativo alla TARI 2018 emesso dal Comune nei confronti di una società. Nel merito tributario, la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi accolto solo in parte l'appello, applicando per il 2018 le tariffe TARI 2019 e disponendo il pagamento della tassa in misura fissa integrale e variabile al 20%. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 8327/2025, che aveva cassato con rinvio la sentenza regionale. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe rilevato l'omesso deposito, da parte del Comune, della sentenza notificata della CTR completa di relata di notifica; secondo la ricorrente, mancava la prova della notificazione della sentenza e quindi doveva rilevarsi l'improcedibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Deduceva inoltre che la stessa sezione avrebbe deciso in modo diverso in ricorsi analoghi, dichiarando improcedibili i ricorsi principali degli enti locali.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i fatti dedotti non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più una censura di tipo giuridico sulla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per asserito omesso deposito della relata di notifica. Ha precisato che l'errore revocatorio richiede una svista percettiva, autonoma, decisiva, emergente dagli atti interni del giudizio di legittimità e non già una valutazione o interpretazione giuridica del contenuto degli atti. Poiché la doglianza investiva l'applicazione delle norme processuali e la valutazione della ritualità del deposito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Comune è rimasto intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva su un fatto incontestabilmente escluso o accertato, non un errore di giudizio o di interpretazione.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La parte che deduce la notificazione della sentenza impugnata deve depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notifica, pena l'improcedibilità del ricorso, salvo che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione; la dichiarazione di avvenuta notificazione comporta per la parte l'onere di provare il dies a quo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve da base di commisurazione per l'ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione si fonda su una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti, non quando la censura investe la valutazione giuridica degli atti o l'interpretazione delle norme processuali.
- Non è revocabile una sentenza di cassazione se il vizio dedotto consiste nella mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso per asserito difetto di deposito della relata di notifica, poiché tale omissione integra un errore di giudizio e non una svista percettiva.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere essenziale, decisivo e autonomo rispetto alla sentenza di merito: deve incidere direttamente sulla decisione di legittimità e riguardare atti interni al giudizio di cassazione.
- Se su un fatto vi è stata discussione processuale, anche potenziale perché introdotto con gli atti difensivi o rilevabile d'ufficio, la pronuncia del giudice ha natura valutativa e non può essere censurata con revocazione per errore di fatto.
- La deduzione della notificazione della sentenza impugnata impone alla parte l'onere di depositare la copia autentica con relata di notifica; tuttavia, la mancata rilevazione del relativo vizio processuale da parte della Corte non è di per sé errore revocatorio.
- In sede di revocazione della decisione di cassazione, il sindacato non può trasformarsi in un riesame della corretta applicazione delle norme processuali o della ratio decidendi della precedente ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →