Cassazione Civile, Ordinanza n. 12831/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia in Cassazione non viene esaminata nel merito, perché la parte ricorrente non ha assolto all’onere di depositare la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La Corte verifica, sulla base della certificazione del funzionario di cancelleria, che nel fascicolo telematico non è presente il provvedimento della Corte d'appello di Milano n. 506/2024 e che il documento caricato come "sentenza d’appello" riproduce invece la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio del 13 novembre 2023. Da tale omissione processuale deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%. Inoltre, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare la sentenza impugnata; la sua mancanza determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’onere di deposito della decisione impugnata è un requisito processuale essenziale: la sua omissione comporta l’improcedibilità del ricorso, senza accesso all’esame del merito.
- La verifica dell’adempimento può essere compiuta attraverso la certificazione di cancelleria e la consultazione del fascicolo telematico; se il provvedimento impugnato non vi è rinvenibile, il ricorso non può essere trattato.
- Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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