Cassazione Penale, Sentenza n. 34051/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di giurisdizione relativo alla contestazione del reato di truffa militare (fatto del 2 maggio 2020) nei confronti di Giuseppe Mantella e Salvatore Cappellano: il medesimo fatto era stato già contestato ai medesimi imputati nel decreto di giudizio immediato emesso dal GIP di Piacenza (20/10/2020, RGNR 3213/2020). Il punto controverso era se la giurisdizione spettasse al giudice militare (per ragioni di esclusività della giurisdizione militare sui reati militari) oppure al giudice ordinario tramite estensione ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., in presenza di connessione con reati comuni più gravi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha deciso in favore della giurisdizione del Giudice per le udienze preliminari del Tribunale militare di Verona. La Corte, valutando autonomamente i fatti, ha ritenuto che la fattispecie contestata davanti al giudice militare e quella contestata davanti al giudice ordinario fossero identiche e che non sussistessero le condizioni di connessione con reati comuni (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) tali da consentire l'estensione della giurisdizione all'organo ordinario secondo i criteri dell'art. 13, comma 2. Di conseguenza è stata affermata la giurisdizione esclusiva del giudice militare rispetto al capo di imputazione indicato.
Norme richiamate
art. 234 c.p.m.p. (o c.p.p. indicato nel testo) - truffa militare
Identificazione e qualificazione del fatto come reato militare contestato sia davanti al giudice militare sia a quello ordinario; usata per determinare la natura militare della condotta.
art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione della deroga secondo la quale, in caso di connessione di un reato militare con un reato ordinario più grave (secondo i criteri dell'art. 16), la giurisdizione spetta al giudice ordinario per entrambi i reati. La Corte ha verificato l'assenza dei presupposti di connessione e dunque l'art. 13(2) non ha consentito l'estensione della giurisdizione all'organo ordinario.
art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che consente la sollevazione del conflitto di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione quando giudici diversi hanno preso cognizione del medesimo fatto; la Corte ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'ammissibilità del conflitto.
art. 103 Cost., comma 3
Principio secondo cui la giurisdizione relativa alle violazioni della legge penale militare commesse da soggetti appartenenti all'amministrazione militare è attribuita in via esclusiva all'autorità giudiziaria militare; principio richiamato come regola generale da coordinare con la deroga dell'art. 13(2).
Criteri per determinare quale reato sia "più grave" ai fini dell'estensione della giurisdizione ordinaria in caso di connessione; la Corte ha valutato che non sussisteva connessione che facesse prevalere reati comuni più gravi.
Definizione delle ipotesi di connessione fra reati: la Corte ha ritenuto che, considerando tempo, luogo e finalità delle condotte, non sussistesse alcuna connessione fra il reato militare e i reati comuni contestati davanti al giudice ordinario.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 8193 del 25/11/2021
Richiamata per il principio che la questione di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado e per confermare l'ammissibilità del conflitto quando giudici diversi abbiano preso cognizione del medesimo fatto.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 18621 del 23/06/2016
Richiamata per l'indicazione che la Corte di cassazione deve valutare autonomamente il fatto storico ai fini dell'individuazione dei presupposti della giurisdizione e dunque anche per verificare i criteri dell'art. 13, comma 2.
Massime di principio
- La giurisdizione militare sulle violazioni della legge penale militare è regola generale e va affermata salvo che risulti, in modo chiaro, la connessione con reati comuni più gravi tale da giustificare l'estensione automatica al giudice ordinario ai sensi dell'art. 13(2).
- Per decidere un conflitto di giurisdizione la Corte di cassazione valuta autonomamente i fatti (dimensione storico-naturalistica) per verificare identità del fatto o sussistenza di connessione fra reati.
- La connessione richiede comprova del collegamento di tempo, luogo e finalità (criteri dell'art. 12) tra il reato militare e i reati comuni; l'assenza di questi elementi favorisce l'affermazione della giurisdizione militare.
- L'art. 28(1)(a) consente di sollevare il conflitto quando giudici diversi hanno esercitato l'azione penale sul medesimo fatto: tale conflitto è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- In casi simili, per ottenere il trasferimento della cognizione al giudice ordinario è necessario dimostrare non solo la mera coesistenza di contestazioni, ma la connessione sostanziale e la prevalenza di gravità dei reati comuni secondo i criteri dell'art. 16.
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